Codice identificativo nazionale (CIN) per le locazioni turistiche e le strutture ricettive turistiche

Codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche

Con la conversione in legge del D.L. 145/2023 è stato introdotta una norma (art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191) che dispone in materia di locazioni turistiche e di Codice Identificativo Nazionale (CIN).

Il CIN è il codice con cui ciascuna struttura ricettiva turistica e ciascun immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche è identificato per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità, i titolari delle stesse sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.

Il CIN dovrà far seguito alla presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, che riporti  oltre ai dati catastali l’attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti.

Nel caso la struttura sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale la ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici e dei dati sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, dall’Ente territorialmente competente che aveva attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi. Il nuovo codice sostituirà quindi a tutti gli effetti i vecchi codici regionali e sarà inserito in una banca dati nazionale di prossima istituzione.

COME VA UTILIZZATO IL CIN?

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio comunque pubblicato, anche da parte dei soggetti gestori dei portali telematici e dagli intermediari. 

DA QUANDO?

La Regione Toscana ha preannunciato l’avvio della fase sperimentale in Toscana e la possibilità di richiedere l’effettivo CIN tramite la BDSR a partire dal 28 agosto 2024.

L’obbligo effettivo del CIN decorrerà comunque non prima di 60 giorni dalla data ufficiale di attivazione della BDSR sul territorio regionale. L’indicazione di questa data spetta al Ministero, entro il 1 settembre 2024.  

Nel frattempo, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza. Nel caso della Toscana, la Regione ha espresso l’indicazione di usare il CODICE ISTAT.

LE NOVITA’ SULLA SICUREZZA

Il Dl Anticipi ha previsto una serie di obblighi relativi alla sicurezza 

  • per i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche o in locazione breve,
  • per i titolari di strutture turistico ricettive,
  • per coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente

In ogni caso, tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge. 

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni di legge che non trovano applicazione quando lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale:

  • la mancanza del CIN espone ad una sanzione da 800 a 8.000 €;
  • mancata esposizione del CIN: da 500 a 5.000 €;
  • mancanza dei requisiti di sicurezza: da 600 a 6.000 €;
  • affitto di oltre 4 immobili senza aver presentato SCIA: da 2.000 a 10.000

Le funzioni di controllo e verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuite al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva o l’unità immobiliare concessa in locazione; all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza è affidato il compito di effettuare specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. 

COME APPROFONDIRE?

  • Aggiornamento Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/-/codice-identificativo-nazionale-cin-per-le-locazioni-turistiche-e-le-strutture-ricettive-turistiche

  • La sezione del sito del Ministero del Turismo dedicata alla Banca Dati Strutture Ricettive e alle FAQ

https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/

Condividi