ll contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano, nel 2023 e 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Le spese agevolabili riguardano gli acquisti effettuati di:


– prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post- consumo, degli imballaggi in plastica;
– imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
* gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
* gli imballaggi in legno non impregnati;
– imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
– imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
– imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Non sono ammesse al contributo le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano come merce oggetto di rivendita.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione resa da un professionista incaricato.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite delle risorse disponibili nella misura del 36% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario. Il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.

Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici. Tel: 0574/40291

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