Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha emanato i decreti con cui vengono disciplinati i contenuti delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti farine di insetti derivati da:
- “Acheta domesticus” (grillo domestico)
- “Larva di Tenebrio molitor” (larva gialla della farina)
- “Locusta migratoria”
- “Larve di Alphitobius diaperinus” (verme della farina minore).
Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati destinati al consumo umano, come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Il prodotto potrà essere utilizzato, in particolare, in
- Pane e panini multicereali;
- Cracker e grissini;
- Barrette ai cereali;
- Premiscele per prodotti da forno (secche);
- Biscotti; Prodotti a base di pasta (secchi);
- Prodotti a base di pasta farcita (secchi);
- Salse;
- Prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure, pizza e prodotti a base di pasta;
- Siero di latte in polvere;
- Prodotti sostitutivi della carne;
- Minestre e minestre concentrate o in polvere;
- Snack a base di farina di granturco;
- Bevande tipo birra;
- Prodotti a base di cioccolato;
- Frutta a guscio e semi oleosi;
- Snack diversi dalle patatine;
- Preparati a base di carne.
Le disposizioni nazionali stabiliscono, in sostanza, come d’altronde quelle comunitarie, che sulle confezioni dovranno essere riportate:
- la tipologia di insetto presente;
- le quantità utilizzate (fino a un massimo del 10%);
- il Paese di origine;
- informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche.
L’etichetta dei prodotti alimentari deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le corrette dizioni indicate nei quattro decreti.
L’etichetta deve indicare che tali prodotti o ingredienti possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all’elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.
Le indicazioni devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti l’indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento, a seconda della forma utilizzata.
Nello specifico, tale Regolamento prevede che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche
i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»;
ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;
iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
MODALITA’ DI VENDITA
Rispetto alla normativa comunitaria, la legislazione nazionale prevede un’unica sostanziale differenza: i prodotti devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.