NUOVO AIUTO ALLE AGENZIE DI VIAGGIO IN PERDITA PER L’EMERGENZA COVID

Le agenzie di viaggio e i tour operator potranno disporre di ulteriori 39 milioni del «Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente», istituito con la legge di Bilancio 2022 nell’ambito delle misure previste dal Pnrr e rifinanziato dalla legge di Bilancio 2023.

Il ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito il decreto 0012331/23 che contiene le disposizioni applicative. L’aspetto interessante è che il decreto riequilibra l’accesso ai contributi valorizzando la specificità dei beneficiari. Per l’ammissione ai fondi, agenzie di viaggio e tour operator che esercitino attività di impresa «primaria o prevalente», con i codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, devono essere in possesso di ulteriori requisiti, tra cui la documentazione dalla quale risulti una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021, di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di tutte le annualità comprese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023. L’ammontare del contributo è calcolato su due elementi che si basano sulla differenza tra: l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive dei corrispettivi dello stesso periodo del 2021; l’ammontare delle operazioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019 e quelle con data 1° gennaio – 31 dicembre 2021.

Tali operazioni sono determinate con riferimento a tre fattispecie:

  1. fatture riepilogative mensili di provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, per la vendita di pacchetti e servizi turistici dei tour operator;
  2. fatture attive per le provvigioni relative alle intermediazione su diversi servizi;
  3. l’ammontare globale dei corrispettivi derivante da operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’articolo 22 dell’Iva, annotate sul registro dei corrispettivi. Il sistema, determinati i due importi (o almeno uno dei due), prevede poi l’individuazione dei ricavi del periodo d’imposta 2019 per applicare le percentuali del 5%, 3%, 1% e 0,5% sull’ammontare delle fatture e del 50%, 30%, 10% e 5% sulle operazioni. Il contributo, che parte da 1.500 euro e non è assoggettato a tassazione Ires/Irpef e Irap, sarà erogato in due tranche.

Le domande di contributo potranno essere presentate dalle ore 12.00 dell’8 agosto 2023 e fino alle ore 12.00 del 22 settembre 2023 (Non sarà un click day).

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