NUOVO CODICE DEL CONSUMO DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2023

In vista dell’inizio dei saldi estivi (giovedì 6 luglio) , il Ministero delle imprese ha pubblicato  delle FAQ per facilitare l’applicazione delle disposizioni introdotte con il nuovo Codice del Consumo.

Le indicazioni principali:

  • ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;

  • per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazionenei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale, atto a far sì che lo sconto si riveli in realtà fittizio;
  • nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, la previsione secondo cui per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo annunciata si applica alla prima riduzione di prezzo; per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo;
  • la norma si applica per individuare il prezzo normale di vendita da esporre anche in occasione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali) ;

LA NORMA NON SI APPLICA

  •  ai prodotti agricoli e alimentari deperibili, né alle vendite sottocosto;
  • per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista (Per professionista, nell’ambito del Codice del consumo, si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario), è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.

Cosa succede se non si rispetta queste norme?

Si è soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria e cioè al pagamento di una somma da 1936 a 3098  euro.

APPROFONDIMENTI

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