Tutte le imprese individuali e le società devono disporre di un domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata – PEC) che va iscritto nel Registro delle imprese.
Come da ultimo precisato dall’art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e precedentemente dalla Direttiva ministeriale del 13 luglio 2015, il domicilio digitale iscritto deve essere attivo (quindi con contratto in corso con un gestore PEC), valido (con indirizzo formalmente corretto o con dominio PEC) e univocamente attribuibile all’impresa (non deve cioè essere riferibile contemporaneamente anche ad altri soggetti).
In caso contrario, è obbligo dell’impresa comunicare al Registro delle imprese un nuovo domicilio digitale valido.
La verifica compiuta dall’Ufficio camerale ha evidenziato 867 imprese e soggetti c.d. only REA aventi sede in provincia di Prato, con domicilio digitale inattivo e pertanto la Camera di Commercio Pistoia- Prato ha proceduto con determinazione del Conservatore n. 129/2023 del 17/05/2023 ad avviare il procedimento per la cancellazione massiva di tali domicili digitali. Al riguardo si segnala che:
a) non saranno soggetti a cancellazione i domicili digitali che verranno regolarizzati entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo camerale https://www.ptpo.camcom.it/servizi/0000_trasparenza/2300_altr_cont/010_albo_camerale/AlboCamerale.php del provvedimento in parola;
b) trascorso il periodo di pubblicazione ed effettuata una nuova verifica d’ufficio, il Conservatore procederà con propria determina alla cancellazione dal Registro delle imprese dei domicili digitali delle imprese della provincia di Prato non regolarizzati;
c) successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sarà iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonchè l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge:
– per le società, la sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
– per le imprese individuali, la sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura
triplicata.
Invitiamo pertanto le imprese a riattivare presso il proprio gestore il domicilio digitale che risulti scaduto/revocato (in questo caso non è necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese), ovvero a comunicare un nuovo domicilio digitale dell’impresa/società entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del provvedimento sull’albo camerale. In quest’ultimo caso si ricorda che la pratica per la comunicazione del domicilio digitale è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Vi segnaliamo che la notizia dell’avvio del procedimento è stata pubblicata – assieme all’elenco delle imprese coinvolte – nella sezione “Cancellazione d’ufficio dei domicili digitali (PEC) irregolari” del sito internet della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, all’indirizzo https://www.ptpo.camcom.it/servizi/rimprese/domdigitale/procedimenti.php
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