Il calcolo è effettuato con il sistema contributivo; si utilizzano i versamenti previdenziali ricevuti dopo la data del diritto al pensionamento o del supplemento già erogato. Il calcolo dell’importo terrà conto dei massimali contributivi annui, al netto del contributo di solidarietà.
L’importo del supplemento incrementa il rateo pensionistico erogato bimestralmente dalla Fondazione ed è quindi corrisposto con le stesse modalità scelte per l’accredito della pensione.
Dal 1° marzo 2019 il supplemento di pensione può essere richiesto esclusivamente on line.
La Fondazione eroga le seguenti prestazioni pensionistiche: pensione di vecchiaia ordinaria; pensione di vecchiaia anticipata; trasformazione da invalidità a vecchiaia; pensione di invalidità; pensione di inabilità; trasformazione da invalidità a inabilità; pensione ai superstiti indiretta; pensione ai superstiti reversibile; supplemento di pensione; rendita contributiva (disponibile dal 2024).
Per la pensione di vecchiaia ordinaria è necessario raggiungere la “quota” (data dalla somma tra età anagrafica e copertura contributiva dell’iscritto) prevista per l’anno di riferimento, fermi restando i requisiti minimi di età e contribuzione indicati nel Regolamento delle attività istituzionali in vigore. Tutte le informazioni e la tabella con le “quote” sono disponibili nella guida pratica.
La richiesta può essere inoltrata a partire da 30 giorni prima del compimento dell’età anagrafica. Per esempio, un agente che maturi il requisito anagrafico minimo il giorno 1° maggio, potrà fare domanda di pensione a partire dal 1° aprile.
Le domande possono essere richieste esclusivamente on line, tramite l’area riservata inEnasarco.
Le domande possono essere richieste esclusivamente on line, tramite l’area riservata inEnasarco.
Gli iscritti che non raggiungono la “quota” minima prevista dal Regolamento in vigore per l’anno di riferimento potranno chiedere l’anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni, con una decurtazione permanente rispettivamente del 5% e 10%.
La pensione anticipata potrà essere richiesta:
– dal 1° gennaio 2017, per gli agenti uomini,
– dal 1° gennaio 2021, per le agenti donne.
Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il Regolamento in vigore, in particolare gli articoli 14 (comma 2) e 15 (comma 1bis).
Per poter richiede la pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti devono avere maturato i requisiti minimi previsti nel Regolamento delle attività istituzionali in vigore. Tutte le informazioni sono disponibili nella guida pratica.
La Fondazione, con accertamento medico, riconosce lo stato di invalidità richiesto o quello eventualmente inferiore accertato dal proprio medico fiduciario. La Fondazione può riconoscere, altresì, la sussistenza del requisito sanitario per l’erogazione della pensione di invalidità in luogo di quello indicato dall’iscritto per la pensione di inabilità, sempre che sussista il requisito amministrativo per la domanda di invalidità. In caso di mancato accoglimento o di accoglimento parziale della domanda, l’interessato può chiedere la costituzione di un Collegio medico entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dalla Fondazione. Il collegio è composto da tre medici, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall’agente e il terzo (il cui onorario è a carico della parte soccombente) dal Presidente dell’Ordine dei Medici competente per territorio. L’accertamento del collegio medico è definitivo.
La pensione ai superstiti può essere di “reversibilità” o “indiretta”.
Ai superstiti dell’agente già pensionato di vecchiaia, invalidità o inabilità, spetta una percentuale di tale pensione, calcolata in base alle aliquote operanti alla data del decesso dell’agente.
In caso di morte dell’agente non pensionato, ai superstiti spetta una pensione annua indiretta purché l’agente avesse maturato il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia oppure, in alternativa, fosse titolare di almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.
Il rateo netto di pensione è soggetto a variazione per effetto delle comunicazioni periodiche con le quali il Casellario Centrale dei pensionati comunica agli Enti previdenziali le trattenute fiscali da applicare; la Fondazione ridetermina le trattenute fiscali e i pensionati vengono informati dei conseguenti conguagli, a credito o a debito. Le trattenute applicate sono principalmente quelle di natura fiscale e riguardano l’assoggettamento all’Irpef del pensionato.
Generalmente il conguaglio fiscale, a debito o a credito, viene determinato con il bimestre di agosto/settembre in seguito all’invio dei dati nei mesi estivi. I conguagli a debito sono ripartiti sulle mensilità disponibili fino alla fine dell’anno (bimestre dicembre/gennaio + tredicesima), quelli a credito vengono effettuati in un’unica soluzione.
L’erede del pensionato defunto deve comunicare tempestivamente il decesso del beneficiario del trattamento erogato dalla Fondazione e inviare il certificato di morte. Gli eventuali ratei emessi dopo il decesso del pensionato devono essere restituiti alla Fondazione.