Approda in Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40, il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, il quale dispone che a decorrere dal 17 febbraio 2023, non è più consentito l’esercizio delle opzioni per cessioni del credito e sconto in fattura, in relazione agli interventi edilizi, sia superbonus che bonus “minori”.
Tuttavia, l’art. 2 del decreto in esame specifica che le nuove disposizioni non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi già avviati entro il 16 febbraio 2023, in presenza delle condizioni indicate nei commi 2 e 3 del precitato articolo 2.
Si segnala inoltre che l’art. 1 del predetto decreto, modificando l’art. 121, D.L. n. 34/2020, ha disposto il blocco di ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, è prevista la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari e dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura, se hanno acquisito una serie di documenti relativi alle opere che hanno originato il credito d’imposta. Il mancato possesso di tale documentazione non sarà “automaticamente” causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che potrà fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
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