Come si calcola l’importo del contributo Firr?
I preponenti sono tenuti ad accantonare annualmente presso la Fondazione Enasarco una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli Accordi economici collettivi e di seguito riportate:
PLURIMANDATARI MONOMANDATARI
(valori espressi in euro) (valori espressi in euro)
4% fino a 6.200,00 4% fino a 12.400,00
2% da 6.200,01 a 9.300,00 2% da 12.400,01 a 18.600,00
1% oltre 9.300,00 1% oltre 18.600,00
L’importo del contributo viene calcolato tenendo conto delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, della tipologia e dei numeri di mesi di durata del rapporto di agenzia.
Come si paga il contributo Firr?
Nella propria area riservata, la preponente compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, il preponente potrà scegliere tra: sistema PagoPa (pagamento standard e automatico proposto dal sistema) oppure addebito su c/c bancario (mandato SEPA).
Qual è la scadenza per il pagamento del contributo Firr?
Il versamento viene effettuato con scadenza 31 marzo dell’anno successivo. Esempio: il Firr 2021 verrà versato con scadenza 31/3/2022.
Quanto tempo occorre per ricevere la liquidazione del Firr?
La richiesta per la liquidazione del Firr è fatta online e l’agente può monitorare lo stato di avanzamento della domanda tramite la propria area riservata. È possibile consultare il Disciplinare dei livelli di servizio, che indica i tempi massimi entro i quali le diverse tipologie di domande vengono lavorate, disponibile nella guida pratica.
Tutte le aziende sono obbligate a versare il Firr all’Enasarco?
L’obbligo di effettuare i versamenti Firr alla Fondazione è a carico di tutte le ditte mandanti titolari di rapporti di agenzia che appartengono alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi economici collettivi.
Sulla liquidazione del Firr c’è una tassazione?
A tutte le somme liquidate a titolo di Firr deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20% per gli agenti operanti in forma individuale o costituiti in società di persone (sas, snc).
Quando devo comunicare la cessazione del mandato per avere il Firr?
Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il preponente deve darne comunicazione online alla Fondazione tramite la “Gestione mandati”. L’operazione innesca la domanda e il calcolo della liquidazione (procedura Firr Web). Il preponente deve tenere conto dell’eventuale preavviso, indicando quindi come data effettiva di cessazione l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.
Come viene liquidato il Firr all’agente?
In fase di cessazione online del rapporto di agenzia è possibile scegliere tra:
1) somma a disposizione presso BNL (per importi fino a 1.000 euro): l’agente può riscuotere l’importo presso un qualsiasi sportello BNL, munito di un documento di identità e della lettera ricevuta dalla Fondazione;
2) bonifico bancario; l’azienda deve inserire le coordinate bancarie in formato Iban dell’agente.
La procedura si conclude con una schermata di riepilogo di tutti i dati della liquidazione, stampabile solo in questa fase.
Posso chiedere la liquidazione del Firr in caso di variazione della composizione societaria?
Se il mandato in forma societaria prosegue, e quindi c’è solo una trasformazione della composizione della società di persone (Sas, Snc), non viene liquidato il Firr. Manca la condizione essenziale per richiedere la liquidazione, e cioè la cessazione definitiva del rapporto.
Cosa devo fare per sbloccare la liquidazione del Firr sospesa?
Se il sistema trova delle anomalie (ad esempio sul mandato o sulla contribuzione), la domanda online viene generata, ma momentaneamente bloccata. Queste domande vengono lavorate manualmente da un operatore dell’Ufficio Firr e, se risolte, vengono quindi messe in liquidazione. Gli agenti abilitati all’area riservata possono monitorare lo stato di avanzamento delle proprie domande online.
Il Firr dell’ultimo anno come si versa?
L’obbligo di accantonamento del Firr cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. Il contributo Firr relativo all’anno della cessazione del mandato deve essere corrisposto dalla ditta direttamente all’agente (operando la ritenuta d’acconto del 20% se agente individuale o costituito in società di persone), con tempi e modi che stabiliscono le parti di comune accordo. Non deve essere pertanto versato ad Enasarco.