L’art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”), ha stabilito l’obbligo per tutte le società e le imprese individuali, che non abbiano già provveduto all’adempimento, di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata) al Registro delle imprese.
La mancata comunicazione al Registro delle Imprese comporterà l’assegnazione d’ufficio all’impresa di un domicilio digitale e la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta a carico di ciascun trasgressore, sanzione che per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro, oltre alle spese di procedimento.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio sarà così formato:
[email protected].
Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI- PEC. Tutti potranno notificare atti all’impresa (es. Agenzia delle Entrate e altre PPAA, autorità giudiziarie, privati ecc.); infatti, il domicilio digitale è abilitato a ricevere comunicazioni e notifiche con valore legale.
Sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa mediante SPID o CNS, tramite il cassetto digitale dell’imprenditore (impresa.italia.it).
Con determinazione del Conservatore n. 182 del 9 settembre 2022 (consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale) sono stati definiti i criteri operativi per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali.
Si ritiene opportuno segnalare che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato avvierà nelle prossime settimane il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni. Pertanto, le imprese sono invitate a procedere quanto prima all’adempimento omesso comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese, evitando così il procedimento d’ufficio e l’applicazione della sanzione. L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.