SPESE SANITARIE AL SISTEMA TS ENTRO IL 30 SETTEMBRE. ATTENZIONE ALLE SANZIONI

Una sanzione di 100 euro per ogni “comunicazione” ovvero per ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema Tessera Sanitaria. L’ Agenzia delle Entrate ha spiegato come ravvedersi, precisando la definizione di “comunicazione” da adottare ai fini sanzionatori per “rimediare” a eventuali inadempimenti. Chiarimenti che è utile ricordare in vista della scadenza per l’invio al sistema TS dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022. Il termine per la trasmissione è fissato al 30 settembre 2022.

La multa può arrivare sino a un massimo di 50.000 euro, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Ormai dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. La platea dei soggetti interessati a tale obbligo è ampia: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; tutti gli altri soggetti individuati successivamente dal D.M. 1° settembre 2016, D.M. 22 marzo 2019, D.M. 22 novembre 2019 e D.M. 16 luglio 2021.

Questi soggetti devono inviare al Sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

Per l’anno 2022 l’obbligo per l’invio dei dati delle spese sanitarie rimane, sotto un profilo temporale, con una cadenza semestrale (diverrà mensile dal 2023). Per il primo semestre del 2022 la scadenza è fissata al 30 settembre 2022.

Occorre attivarsi, per non incorrere nel caso nella multa di 100 euro.

Quando inviare le spese sanitarie al sistema TS

Il decreto del MEF del 31 luglio 2015 ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS, nonché stabilito che la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall’assistito.

Il calendario per l’invio dei dati è stato riscritto dall’art. 7, comma 1, D.M. 19 ottobre 2020, come modificato dall’art. 2 del D.M. 2 febbraio 2022.

PERIODOTERMINI INVIO AL SISTEMA TS
2020entro l’8 febbraio 2021
2021(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2021
(spese 2° semestre) entro l’8 febbraio 2022
2022(spese 1° semestre) entro il 30 settembre 2022
(spese 2° semestre) entro il 31 gennaio 2023
2023entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

L’invio delle spese relative all’anno 2022 ha cadenza semestrale:

– entro il 30 settembre 2022 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 6 ottobre 2022;

– entro il 31 gennaio 2023 per i documenti di spesa pagati nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022; eventuali variazioni potranno essere inviate entro il 7 febbraio 2023.

Dal 2023, invece, la trasmissione dei dati avrà cadenza mensile, salve nuove modifiche.

Come inviare le spese sanitarie al sistema TS

Con riferimento alle modalità di invio dei dati di spesa al sistema TS, la trasmissione può avvenire tramite:

– sito web: mediante l’utilizzo della pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;

– web service sincrono: invio di ogni singola spesa;

– web service asincrono: invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti.

Il concetto di comunicazione ai fini della violazione

La risoluzione n. 22/E/2022 ha chiarito qual è la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma che definisce il regime sanzionatorio dispone l’applicazione di una “sanzione di euro 100 per ogni comunicazione” nel caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso – in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, ai fini applicativi delle sanzioni per la violazione, diventa necessario capire se tale espressione sia riconducibile:

– al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

– al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;

– alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;

– ad altro.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014 che regolamenta proprio la violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema TS stabilendo che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

Inoltre, è prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a 100 euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.

Ciò premesso, l’Agenzia chiarisce opportunamente che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria attiene a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema TS, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

Sanzione e applicazione del ravvedimento operoso

L’analisi alla normativa che regolamenta da un lato la trasmissione dei dati al Sistema TS e dall’altro le violazioni commesse in riferimento a tale obbligo porta a definire il seguente quadro.

La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.

In riferimento alla sanzione, la stessa resta definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso

– utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”;

– se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista.

La sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento in tal caso è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3 con un massimo di 20.000 euro.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

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