BONUS IMU PER IMPRESE DEL TURISMO: AUTODICHIARAZIONE DAL 28 SETTEMBRE

Dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare l’autodichiarazione per beneficiare del bonus IMU previsto a favore delle imprese del settore del turismo. Lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 16 settembre 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Per tale ragione, con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo e detterà le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Bonus IMU: cos’è

Il bonus IMU è un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.

Chi sono i destinatari

Secondo quanto previsto dal D.L. n. 21/2022, i destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Nello specifico, la normativa prevede due condizioni:

  • per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate;
  • i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come presentare l’autodichiarazione

Con il provvedimento 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione dell’autodichiarazione, che gli operatori economici sono tenuti a inviare per beneficiare del credito d’imposta.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è denegato nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Quando presentare l’autodichiarazione

Il provvedimento stabilisce anche i termini per l’invio dell’autodichiarazione.

In particolare, l’autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nello stesso periodo è possibile:

– inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione dell’autodichiarazione.

Come utilizzare il bonus IMU

A partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.

Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150.000 euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011).

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici. Tel. 0574 40291

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