Ordinanza del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2022
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2022 l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022, che detta nuove regole in merito agli ingressi sul territorio nazionale di persone provenienti da e diretti verso Stati esteri.
L’ordinanza in oggetto produce effetti dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022.
In sintesi, tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa relativa ai viaggi:
- elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E;
- elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E;
- abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate.
- per l’ingresso in Italia da tutti i Paesi europei ed extraeuropei saranno vigenti le medesime regole: presentazione del digital Passenger Locator Form e presentazione del certificato che attesti la vaccinazione, la guarigione o l’esito di un tampone negativo.
Il Ministro della Salute ha previsto che, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l’ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
b) presentazione, in formato digitale o cartaceo, al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 [nota 1] , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (attestanti la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di tampone), o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia.
Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra (attestanti la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di tampone), si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
L’ordinanza ha previsto un regime di deroga stabilendo che, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, per i soggetti sottoindicati vige soltanto l’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.
Nei seguenti casi, infine, non sono richieste le certificazioni attestanti la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di tampone e non è previsto neanche l’obbligo di presentazione del digital Passenger Locator Form:
a) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
b) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
L’ordinanza prevede a carico dei vettori i seguenti obblighi:
a) verificare prima dell’imbarco il digital Passenger Locator Form e il possesso di una delle certificazioni sopra indicate, ove richieste dalla legge;
b) vietare l’imbarco a chi manifesta sintomi compatibili con l’infezione da Sars-cov-2;
c) fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; d) dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Viene infine precisato che i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
L’art. 5, comma 2 dell’ordinanza stabilisce che a decorrere dal 1° marzo 2022 cessano di applicarsi le misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022.
Con la disapplicazione delle ordinanze sopra indicate viene meno, a far data dal 1° marzo 2022, la suddivisione dei Paesi in elenchi di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 e le regole di ingresso sul territorio nazionale tra Paesi UE/Schengen e resto del mondo sono uniformate.
Ne deriva che, dal 1° marzo, non vi sarà più il divieto di viaggi per motivi turistici nei Paesi di cui all’elenco E e che non sarà più applicabile il regime dei “Corridoi turistici Covid-free”.
Riassumendo, dal 1° marzo per l’ingresso in Italia da tutti i Paesi europei ed extraeuropei saranno vigenti le medesime regole: presentazione del digital Passenger Locator Form e presentazione del certificato che attesti la vaccinazione, la guarigione o l’esito di un tampone negativo.
SI INVITA SEMPRE A FARE RIFERIMENTO AGLI AGGIORNAMENTI PRESENTI SUL SITO VIAGGIARESICURI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
[nota 1] Ai sensi dell’art. 9, comma 2: “Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.