L’Art. 6 del DL Sostegni ha previsto l’esonero dal pagamento del Canone Rai 2021 per le strutture ricettive e le attività di somministrazione.
Chi ha già provveduto al pagamento, può recuperare l’importo:
- Se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021: mediante la compensazione tramite modello F24.
Il codice tributo da utilizzare per fruire del credito d’imposta – istituito dall’Agenzia delle Entrate – è il seguente: tributo “6958” denominato “credito d’imposta canone speciale RAI– art. 6, c.6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41”.
- Se il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.
La risluzione 6/E chiarisce che per controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997). Il modello F24 va presentato solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre «il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24».
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito delle Entrate. La risoluzione 6/E fa notare che «i soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla Rai». Quindi, eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere rivolte alla stessa Rai, inviando una comunicazione all’indirizzo Pec dell’ufficio Rai della propria regione (l’elenco è disponibile all’indirizzo: www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx).