L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti. In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.
Come e quando deve essere effettuata la comunicazione?
Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale. Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata.
La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza). La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo. Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione. In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Quali rapporti vanno comunicati
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Come va effettuata la comunicazione
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale
Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche
presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.
Cosa va scritto nella comunicazione
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
– una sintetica descrizione dell’attività;
– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
– la data di avvio delle prestazioni occasionali;
– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta. Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzione
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.
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