LE PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE FISCALE CONTENUTE NELLA LEGGE N. 234/2021
RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024”
Si illustrano di seguito le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nella Legge n. 234/2021 pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021. Si evidenzia, inoltre, che i contenuti del D.L. n. 157/2021 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche) e del D.L. n. 209/2021 (Misure urgenti finanziarie e fiscali), sono stati fatti confluire all’interno della Legge di bilancio in oggetto. Al riguardo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate norme.
MISURE FISCALI DI CARATTERE GENERALE (clicca sul + per leggerle)
La disposizione apporta importanti modifiche al D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”). In particolare è previsto quanto segue:
– Riorganizzazione delle aliquote IRPEF: è soppressa l’aliquota del 41%, l’aliquota del 27% passa al 25%, l’aliquota del 38% passa al 35% ricomprendendo nello scaglione i redditi fino a 50.000 euro ed i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati con aliquota al 43% (comprimendo di fatto anche gli scaglioni previsti fino ad oggi).
Quindi, le nuove aliquote e i nuovi scaglioni IRPEF, in vigore dal 2022, saranno i seguenti:
1) fino a 15.000,00 euro: aliquota del 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: aliquota del 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: aliquota del 35% (il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro anziché 55.000 euro);
4) oltre 50.000,01 euro: aliquota del 43% (scompare lo scaglione 55.000 – 75.000 attualmente tassato al 41%);
– Rimodulazione delle detrazioni spettanti per tipologia di reddito, tramite un “adattamento” alle nuove soglie di reddito per cui spettino tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
– Rimodulazione della disciplina del c.d. “bonus 100 euro” di cui al D.L. n. 3/2020. In particolare:
1) È prevista la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non risulti più dovuto il bonus;
2) È riconosciuto comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di specifiche condizioni previste dalla norma;
3) è abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 del D.L. n. 3/2020.
In correlazione con le disposizioni di cui al punto precedente è previsto che gli Enti locali abbiano tempo fino al 31 marzo 2022 per adeguare le addizionali al nuovo sistema di aliquote IRPEF entrate in vigore il 1° gennaio 2022.
La disposizione prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IRAP a partire dal periodo d’imposta 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
La disposizione prevede il rinvio al 1° gennaio 2024, dell’entrata in vigore delle norme IVA per gli enti associativi, di cui all’art. 5 del D.L. n.146/2021 al fine di allineare l’ordinamento nazionale a quello unionale. A tal fine, si ricorda che è stato stabilito che alcune operazioni, fino a oggi escluse dall’ambito IVA, debbano esservi ricomprese, seppure, nella maggior parte dei casi, soggette al regime di esenzione.
È disposta la proroga fino al 31 marzo 2022 delle esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica.
In particolare, ci si riferisce all’esenzione dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi e del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati.
Inoltre, è disposta la proroga al 31 marzo 2022 anche delle seguenti agevolazioni vigenti in materia:
– le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo;
-la posa in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, per favorire il rispetto delle norme sul distanziamento, non è subordinata alle autorizzazioni ordinariamente previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.
In correlazione con quanto già stabilito dal c.d. “collegato fiscale” sul tema, in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1°settembre e il 31 dicembre 2021, è stabilito che anche per le cartelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo sia spostato dagli ordinari 60 ai 180 giorni dalla notificazione.
La disposizione proroga al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della c.d. “plastic tax” e della c.d. “sugar tax” istituite dalla Legge n. 160/2019 (c.d. “Legge di Bilancio 2020).
La disposizione prevede che l’aliquota IVA applicata ai prodotti per l’igiene femminile (prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili) passi dal 22% al 10%.
La disposizione è volta ad aumentare strutturalmente dal 2022 il limite di due milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), che il c.d. “D.L. Sostegni bis”, al fine di incrementare la liquidità
delle imprese, aveva così fissato per il solo 2021.
A seguito della sospensione già operata per il secondo semestre 2021 sul tema, è definitivamente abolito anticipatamente rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici (c.d. “Cashback di Stato”).
La disposizione, che è di interpretazione autentica e ha quindi efficacia retroattiva, in relazione all’accesso ai contributi a fondo perduto senza preventiva verifica della c.d. “fedeltà fiscale”, chiarisce che a tale forma di sostegno non si applichino le norme secondo le quali, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, il soggetto pubblico debba verificare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a quella cifra.
AGEVOLAZIONI FISCALI (clicca sul + per leggerle)
In materia di Superbonus (di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020) è previsto che:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi
quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetti fino al 31 dicembre 2025, ma con una progressiva diminuzione della
percentuale di detrazione:
– nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
– nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024;
– nella misura ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
– per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) o dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno
il 60% dell’intervento complessivo;
– la proroga del superbonus riguarda anche i c.d. “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli c.d. “trainanti”;
– il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo indiretto della detrazione mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale;
– per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022;
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art.119 del D.L. n. 34/2020 spetta, in tutti i casi disciplinati dalla norma, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.
In relazione agli ulteriori “Bonus edilizi” è previsto quanto segue:
– è prorogato per il 2022 il beneficio fiscale relativo agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (c.d. “Bonus facciate”), ma con aliquota al 60%;
– prorogati fino al 31 dicembre 2024:
– la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50%, con limite di spesa a 96.000;
– l’ecobonus al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
– il sisma bonus “ordinario” (anche sugli acquisti) al 50-70-75-80-85%;
– il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a
5.000 euro nel 2023 e 2024;
– il c.d. “bonus verde” al 36% per gli interventi di sistemazione “a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
– è istituita una nuova detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento ai seguenti interventi:
– realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
– interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito;
I limiti di spesa dell’agevolazione variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
– 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Infine, la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
DEI C.D. “BONUS EDILIZI”
La disposizione è volta prorogare le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito:
– per gli anni 2022, 2023 e 2024 in relazione ad eco e sisma bonus c.d. “ordinari”, al bonus facciate e alla detrazione IRPEF al 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
– fino al 31 dicembre 2025 in relazione al c.d. “superbonus”;
Sul tema, la disposizione inoltre conferma per tutti i bonus edilizi diversi dal c.d. “110%”, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Al riguardo, è chiarito che:
–sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità e diasseverazione della congruità delle spese gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate;
le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
Infine, al comma 30, la norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
La disposizione è volta a modificare la disciplina sul c.d. “patent box”, recentemente rimodulata anche dal D.L. n. 146/2021.
In particolare, sul tema è previsto quanto segue:
– è elevata dal 90% al 110% la maggiorazione ai fini fiscali dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
– è restretto il gruppo dei beni agevolabili;
– è modificata la decorrenza della nuova disciplina “Patent box” che, in luogo del termine iniziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
– è consentito ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia della nuova “Patent box”, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
– è rimodulata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, al fine di non obbligare al transito automatico al nuovo “Patent box” chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
– è introdotto un meccanismo c.d. “recapture” in base al quale, qualora le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente possa beneficiare della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale.
La disposizione proroga fino al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022, prevedendo anche una rimodulazione della disciplina.
In particolare, per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà:
– pari al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– pari al 10% del costo per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
– pari al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili fissato ad euro 20 milioni.
Per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito è confermata al 20% per il 2023 e diminuisce gradualmente al 15% nel 2024 e al 10% nel 2025.
La disposizione è volta a prorogati e rimodulare, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento:
– il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, che:
– nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro;
– dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro;
– il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica che:
– fino al 2023 è pari al 10%;
– per gli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro;
– i crediti d’imposta per le altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 che:
– nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro;
– nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro;
– negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro.
La disposizione modificata la disciplina, contenuta nella legge di stabilità 2016, relativa al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, con lo scopo di adeguare la mappa dei territori beneficiari alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In particolare, dalla disposizione ne consegue che agli investimenti in Molise potrà applicarsi un’intensità di credito superiore rispetto a quella usata fino a oggi.
Sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse destinate al credito d’imposta in oggetto, introdotto in favore dei venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati. Al riguardo si ricorda che il bonus introdotto dalla Legge di bilancio 2018 è parametrato alle spese sostenute per IMU, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, canone d’affitto e mutui con riferimento ai locali dove è svolta l’attività nonché per i contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente.
Con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo turistico e ostacolare la desertificazione commerciale, la disposizione introduce per gli anni 2022 e 2023 a favore dei commercianti e degli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne, il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’IMU sugli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Al riguardo con un Decreto Ministeriale successivo saranno stabilite le modalità attuative della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa (10 milioni di euro per ciascun anno).
La disposizione prevede inoltre che a quegli stessi soggetti, Stato, regioni, province autonome ed enti locali potranno concedere in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.
Alle predette agevolazioni è evidenziato che si applicano le norme unionali sugli aiuti de minimis.
La disposizione prevede per il 2022 l’esenzione dal canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone unico per l’occupazione nei mercati, alle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
Al riguardo è inoltre previsto che:
– I redditi dei fabbricati ubicati in quelle stesse zone, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità adottate entro il 31 dicembre 2018, sono esenti sia dall’IRPEF che dall’IRES anche nel 2021 (l’agevolazione era scaduta nel 2020), nonché dall’IMU fino al 31 dicembre 2022 (l’esenzione precedente era fissata al 31 dicembre 2021).
La disposizione prevede l’istituzione presso il MISE di un apposito fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, al fine di sostenere gli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica.
Con decreto del MISE di concerto con il MEF, il Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, saranno definiti i criteri attuativi della norma.
La disposizioni introducono diverse misure volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
In particolare è previsto che:
– gli oneri generali di sistema sino azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e ridotti per le restanti utenze elettriche;
– l’IVA sul gas naturale scenda al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali;
– gli oneri di sistema per il gas naturale siano ridotti per tutte le utenze, domestiche e non;
– in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.
La disposizione in oggetto modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel D.L. n. 104/2020.
In particolare, restando valide alcune delle disposizioni precedentemente previste, le novità in materia sono le seguenti:
– Sono fissati dei limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa;
– sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. Al riguardo, in deroga a tale nuova disposizione, la deduzione potrà essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione;
– in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
– è consentito, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive. Di conseguenza, chi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio abbia già versato le imposte sostitutive per le operazioni in oggetto, potrà
revocare la scelta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento delle Entrate (le somme pagate potranno essere chieste a rimborso o compensate tramite modello F24).
La disposizione estende a specifiche condizioni la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche nell’esercizio 2021, in favore dei soggetti che nel 2020 non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).
In particolare, l’agevolazione in oggetto è estesa anche all’esercizio 2021, ma solo per i soggetti che nell’esercizio 2020 non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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