AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE ENTRO IL 30 GIUGNO

La legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti profit e no-profit pubblichino gli estremi degli aiuti e contributi pubblici percepiti nel corso dell’anno precedente, se l’ammontare complessivo supera i 10.000 euro.

Con circolare del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha precisato che sono esclusi dagli obblighi di pubblicità i contributi pubblici di carattere generale, anche se erogati a categorie di soggetti che soddisfano condizioni determinate. In virtù del chiarimento, l’adempimento non riguarda  i contributi 5 per mille e tantomeno i contributi e sussidi ricevuti per emergenza COVID, salvo due possibili eccezioni:

  •  il contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore del wedding / intrattenimento / HORECA (hotel / ristoranti / catering)  “Decreto Sostegni-bis”
  • il contributo a fondo perduto a favore degli esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio colpite dall’emergenza COVID-19 (tra cui, abbigliamento, calzature, cosmetici, fiori e piante, carburanti, orologi e gioielli) “Decreto Sostegni-ter”

Su queste due casistiche sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro.

CHI E’ TENUTO ALL’ADEMPIMENTO

a)soggetti profit

  • Società di capitali (spa, srl, sapa) non tenute alla presentazione di nota integrativa del bilancio
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa

b)soggetti no profit

  • associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS

Non sono tenuti all’adempimento i liberi professionisti.

QUANDO PUBBLICARE

Per il 2023: entro il 30 giugno 2023 gli aiuti pubblici percepiti nel corso dell’anno 2022

DOVE PUBBLICARE

Sul sito internet del soggetto dichiarante.

QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI

Sono soggetti a pubblicazione:

  • sovvenzioni
  • sussidi
  • contributi
  • vantaggi

effettivamente erogati nell’anno di riferimento e complessivamente superiori a 10mila euro erogati da:

  • Stato
  • Enti locali
  • istituzioni universitarie
  • Camere di commercio
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse ASL)
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico
ADEMPIMENTI ACCESSORI: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LE ENTRATE

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19, devono anche inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella nel c.d. “Temporary Framework” e che vengano rispettate le altre condizioni previste in tale ambito. L’adempimento va effettuato attraverso i canali telematici dell’Agenzia; la scadenza anche in questo caso è fissata al 30 giugno 2023. 

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