Con il provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione: considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, a ciascun beneficiario sarà erogato il 100% del contributo.
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento n. 291082 del 27 ottobre 2021, la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.
L’art. 9-quater del D.L. n. 137/2020 riconosce al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Con provvedimento prot. 180139 del 6 luglio 2021 l’Agenzia ha definito le modalità applicative per il riconoscimento del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.
In particolare, l’Agenzia ha previsto che:
– l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine prorogato al 6 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 227358 del 4 settembre 2021);
– successivamente alla chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato;
– qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle Entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;
– successivamente al 31 dicembre 2021, in base ai criteri stabiliti dal punto 4.3 del provvedimento del 6 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate determina l’effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procede all’erogazione.
Quindi, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100% del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del provvedimento del 6 luglio 2021.
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