I contribuenti con debiti fino a 5.000 euro, che rientrano nella disciplina del nuovo “saldo e stralcio” contenuta nel decreto Sostegni, verranno segnalati dall’Agenzia delle Entrate all’Agente della riscossione entro il 30 settembre 2021, in modo tale che quest’ultimo possa procedere all’annullamento del carico alla data del 31 ottobre 2021. E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 11/E/2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con Agenzia delle entrate-Riscossione, evidenzia i punti più importanti della norma e risolve alcuni dubbi interpretativi.
Di seguito tutte le informazioni dettagliate (clicca sul + per leggerle)
La norma prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la relazione illustrativa al decreto, ricorda che rientrano nell’agevolazione i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dalla norma.
Per quanto riguarda il calcolo del limite dei 5.000 euro, vi rientrano:
– il capitale;
– gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
– le sanzioni.
Invece, restano esclusi dal computo:
– gli aggi di riscossione;
– gli interessi di mora;
– le eventuali spese di procedura.
Poiché il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei “singoli carichi” contenuti nella stessa, l’Agenzia ne deduce che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l’importo di ciascuno.
Pertanto, se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento.
Come può verificarsi anche il caso che, all’interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia.
Un’altra importante precisazione riguarda l’aspetto temporale legato alla suddetta data del 23 marzo 2021.
Ciò, sempre secondo le Entrate, fa sì che rientrino nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro.
Attenzione
Viene evidenziato che per individuare i carichi definibili la data da prendere in considerazione non è quella di notifica della cartella di pagamento, ma quella (antecedente) di affidamento del carico all’agente della riscossione.
Nella circolare si ricorda che sulsito internetdell’Agenzia delle entrate-Riscossione, attraverso un apposito servizioè possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio.
Da notare che il servizio controlla esclusivamente la presenza o meno di debiti rientranti tra quelli “potenzialmente” annullabili, che possono poi essere realmente annullati solo se sarà verificato anche il requisito del limite reddituale.
Infatti, la norma prevede l’annullamento solo per:
– lepersone fisicheche hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
– isoggetti diversi dalle persone fisicheche hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Sulla verifica del suddetto limite reddituale, nella circolare si evidenziano, a seconda del tipo di soggetto, i redditi da tenere in considerazione e i relativi modelli da cui estrarli.
In sintesi:
– per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021;
– per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
Una buona parte della circolare, poi, è dedicata alla descrizione di come avverrà tutto il processo di annullamento.
Volendo anche in questo caso semplificare, le date da ricordare (riportate in una tabella allegata alla circolare) sono:
– 20 agosto 2021: è stata la data entro la quale l’agente della riscossione ha trasmesso l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo stralcio;
– 30 settembre 2021: l’Agenzia delle Entrate entro questa data segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale;
– 31 ottobre 2021: l’agente della riscossione deve annullare, in automatico, i debiti; sul punto viene precisato che nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto;
– 15 novembre 2021: l’agente della riscossione deve presentare al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio;
– 30 novembre 2021: entro questa data l’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori;
– 31 dicembre 2021: sarà versata la prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione.
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