Di seguito le principali modifiche introdotte nel D.I. Sostegni Bis
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• La disciplina introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra i 10 e 15 milioni di euro. Per tali soggetti, qualora in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 e per l’accesso al contributo c.d. “alternativo” disciplinato dal D.L. “Sostegni -bis” in esame spetta: Il contributo di all’art. 1 del D.L. 41/2021;-
Il contributo alternativo.
• Istituito un fondo di 60 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering.
• Per i contributi in favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva al riguardo è chiarito che:
– i contributi saranno concessi nel limite di spesa complessivo pari ad euro 100 milioni per l’anno 2021;
– con decreto del MISE, da emanare di concerto con il MEF, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione del contributo.
•Subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, per l’anno 2021 la disposizione incrementa di euro 50 milioni la dotazione del fondo di cui all’art. 38, c. 3, del D.L. n. 41/2021 istituito al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento delle fiere.
• La disposizione estende di fatto l’ambito applicativo del credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo (ex art. 28 del D.L. n. 34/2020. In particolare, in aggiunta a quanto precedente previsto sul tema, il credito d’imposta in oggetto è esteso anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi nel 2019 superiori a 15 milioni di euro.
• Intervenendo sulla disposizione in oggetto introdotta dal D.L. Sostegni, è specificato che le parti sono chiamate a collaborare tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione in questione vale per i soggetti che nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia rimasta obbligatoriamente chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.
• Al fine di destinare delle risorse al rifinanziamento delle misure di sostegno previste fino ad oggi, è disposta la sospensione del programma “cashback” e “supercashback” per il secondo semestre del 2021 (quindi a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021).
• Il credito d’imposta sulle commissioni da pagamenti elettronici, di cui art. 22 del D.L. 124/2019, è incrementato al 100% in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2022, effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici collegati ai registratori di cassa telematici, ovvero mediante l’utilizzo strumenti di pagamento evoluto individuati dalla norma.
• Parametrato ai costi di acquisto, noleggio o utilizzo, nonché alle spese di convenzionamento o alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra gli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati registratori di cassa telematici, è riconosciuto un credito d’imposta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali.
• Ai medesimi soggetti individuati al punto precedente che nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggino o utilizzino strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come individuati dalla norma, è riconosciuto un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320,00 euro.
• La disposizione ridefinisce il calendario delle scadenze per il versamento delle somme dovute nel biennio 2020-2021 relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-ter”) e alla procedura di c.d. “saldo e stralcio”. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione prevede espressamente l’applicazione della c.d. “tolleranza” nei casi di ritardo dei pagamenti non superiore a cinque giorni.
• È prorogato al 31 agosto 2021 il periodo di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione. Al riguardo è previsto che i versamenti in questione vanno effettuati entro il 30 settembre 2021.
• Prorogati al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021.
• È previsto il differimento al 31 luglio 2021 del termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti in materia di TARI per l’anno 2021.
• È prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2021.
Prorogato fino al 31 dicembre 2021 il bonus investimenti nei comuni delle regioni dell’Italia centrale.
• E’ disposto l’ampliamento dell’ambito oggettivo del “tax credit vacanze” ex art.176 del D.L. n. 34/2020, prevedendo che lo stesso possa essere utilizzato anche per il pagamento dei c.d. “pacchetti turistici”.
• E’ ampliato l’ambito soggettivo del Fondo ex. art.182 del D.L n.34/2020 prevedendo che possano accedervi anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
• E’ stanziato presso il Ministero del turismo un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, destinato al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale.
• Per il 2021 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione del Fondo ex art. 182, c.1, del D.L. n. 34/2020 (da 150 milioni di euro di dotazione inizialmente previsti vengono stanziati ulteriori 10 milioni di euro) destinato al sostegno delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, titolari di Partita Iva, che non sono risultati beneficiari dei contributi riconosciuti in base alle disposizioni attuative dettate dal decreto Mibact n. 440/2020.
• Per il 2021 è incrementata di 5 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per le misure a sostegno delle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali e interregionali nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
• Per il 2021 è incrementata di 10 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per le misure a sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
• Al fine di favorire la ripresa del comparto della pubblicità su aree pubbliche o aperte al pubblico, è istituito un credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, diverse dalle insegne di esercizio, calcolato in misura proporzionale all’importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.
• Semplificazione e rifinanziamento “nuova sabatini”
Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi in conto interessi previsti dalla misura agevolativa. Nello specifico, con l’obiettivo di accelerare i processi di supporto agli investimenti delle PMI, per le domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021 il Ministero procede con l’erogazione delle restanti quote in un’unica soluzione.
• Fondo centrale di garanzia pmi – grandi portafogli per r&s
Viene introdotta una disciplina speciale per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad imprese con numero di dipendenti inferiore alle 499 unità (PMI e mid-cap) per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti.
• Garanzia Italia Sace
La norma modifica la disciplina relativamente alla garanzia rilasciata da SACE nei seguenti termini:
possibilità di rilascio estesa dal 30 giugno al 31 dicembre 2021;
– previa autorizzazione della Comunità Europea, estensione della durata da 6 a 10 anni anche per i finanziamenti già erogati (viene data anche la possibilità di sostituzione dei finanziamenti di durata fino a 6 anni con durate fino a 10 anni);
per “mid-cap” si intendono imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
• Fondo Centrale Di Garanzia Pmi – Modifica Coperture
Vengono prorogate le misure straordinarie di intervento del Fondo Centrale fino al 31 dicembre 2021.
• ISMEA
Vengono assegnati ulteriori €80 milioni per l’operatività in garanzia.
Viene ridefinito il parametro entro il quale la garanzia ISMEA è a titolo gratuito (precedentemente pari ad un costo massimo di €15.000) introducendo il limite generale regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione e s.m.i.
• Vaglia cambiali, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva
Viene prevista la sospensione dell’esecutività dei titoli – compresi nel 1° febbraio al 30 settembre 2021 – fino al 30 settembre 2021.
Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo 1° febbraio – 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Tuttavia, viene prevista la non rimborsabilità di quanto già riscosso.
• Canali alternativi di finanziamento delle imprese
Viene istituita un’apposita sezione all’interno del Fondo Centrale di Garanzia PMI per la concessione di garanzia su portafogli di obbligazioni emesse da imprese con numero di dipendenti non superiore alle 499 unità aventi le seguenti caratteristiche:
– finalità di realizzare programmi qualificati di sviluppo aziendale;
– nell’ambito di cartolarizzazioni di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione di portafoglio;
– di importo compreso tra € 2 ed € 8 milioni.
L’individuazione delle modalità attuative viene demandato a successivo decreto MiSE di concerto con il MEF.
• Proroga moratorie pmi
Viene prevista la proroga della moratoria cd. “Cura Italia” fino al 31 dicembre 2021.
Possono beneficiare dell’ulteriore moratoria le PMI che abbiano già ottenuto precedentemente l’accesso alla moratoria Cura Italia.
La moratoria si applica solamente sulla quota capitale del finanziamento.
La PMI doveva far richiesta entro il 15 giugno e la banca/confidi ha tempo fino al 15 settembre per fare la relativa comunicazione al Fondo Centrale di Garanzia PMI.
• Esonero contributivo per i settori più colpiti dal Covid-19 (art. 43 e ss.)
È ampliato a ulteriori settori di attività l’esonero contributivo per le aziende più colpite dall’emergenza già previsto da d.l. 73/2021. Vale per le imprese che hanno utilizzato trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, cui la conversione in legge aggiunge ora i settori creativo, culturale e dello spettacolo. Si attende ancora però il decreto attuativo
• Causali contratti a termine definite dalla contrattazione sindacale (art. 41 bis)
Si prevede, sino al 30 settembre 2022, in aggiunta alle causali già fissate dall’art. 19 d.lgs. 81/2015 (esigenze temporanee e esigenze non programmabili), la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (e entro i 24) anche per “specifiche esigenze” stabilite da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
• Integrazioni salariali (artt. 40, 40 bis, 50 bis)
L’art. 40, co. 1, riconosce ventisei settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga, nel periodo 26 maggio – 31 dicembre 2021. Il trattamento è riservato alle realtà che abbiano registrato nel primo semestre 2021 un calo di fatturato pari almeno al 50%, rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’art. 40, co. 3, prevede, per i datori di lavoro che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività con accesso alla CIG ordinaria o straordinaria non COVID-19, l’esonero dal versamento all’INPS del contributo addizionale, calcolato in base alle ore di cassa. L’esenzione, valida fino al 31 dicembre prossimo, comporta l’applicazione, sino alla stessa data, del blocco ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia individuali che collettivi.
L’art. 40 bis, dispone che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi legati all’emergenza COVID, a cui non spetta l’accesso alla Cassa integrazione ordinaria o straordinaria, possono beneficiare di tredici settimane di CIGS in deroga fruibili entro il 31 dicembre prossimo. Tale misura comporta l’applicazione, sino alla fine dell’anno, del divieto di licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo.
L’art. 50 bis garantisce diciassette settimane di Cassa integrazione dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, riconosciute alle imprese dei settori tessile, pelletteria (produzione e confezionamento).
• Contratto di rioccupazione (Art. 41)
Si tratta di una misura sperimentale (valevole dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), costituita dalla stipula di un contratto a tempo indeterminato, finalizzato a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati. Si prevede la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, avente lo scopo di garantire l’adeguamento delle competenze professionali dell’interessato con il nuovo contesto lavorativo. Tale contratto garantisce l’esonero totale dal versamento dei contributi INPS (a carico del datore di lavoro) nel limite massimo di 6 mila euro annui per sei mesi. Si attende l’approvazione di tale misura da parte della Commissione Europea sugli aiuti di stato.
• Credito di imposta per la formazione dei lavoratori (art. 48 bis)
È istituito un nuovo credito di imposta sulle spese per attività di formazione professionale dei dipendenti, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, pari al 25% della spesa sostenuta, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa.
Si prevede un credito di imposta per le imprese (che sostengano con borse di studio a neolaureati per la frequenza di corsi, promossi da università e istituti di formazione, per l’acquisizione di competenze manageriali) fino all’importo massimo di 100.000 euro.
• Indennità per gli stagionali (art. 42)
I lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo, spettacolo e degli stabilimenti termali costretti a ridurre, sospendere o cessare l’attività per effetto delle ricadute socio-economiche dell’emergenza Covid-19, potranno presentare domanda all’INPS per accedere all’indennità una tantum di 1.600 euro.
NASPI (art. 38)
È prevista fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del meccanismo di riduzione mensile (del 3% al mese) dell’indennità di disoccupazione NASPI. Dal 1° gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe, ritornerà ad applicarsi la riduzione. Di conseguenza, le prestazioni che hanno avuto decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 saranno calcolate applicando le riduzioni stabilite in base ai mesi di sospensione.
• Reddito di emergenza (art. 36)
Sono riconosciute quattro ulteriori mensilità del Reddito di emergenza. Le quote, relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, spettano(previa domanda da inoltrare all’INPS entro il 31 luglio) ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti economico – patrimoniali. L’ammontare mensile del sussidio, introdotto con lo scopo di contrastare le ricadute socio-economiche della pandemia, è determinato in 400 euro mensili, elevabili in base al numero ed alle caratteristiche dei componenti il nucleo familiare, sino ad un massimo di 800 euro mensili (840 se sono presenti disabili gravi o non autosufficienti).
• Canoni demaniali marittimi
Per l’anno 2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.
• Imposta di consumo sui prodotti succedanei del fumo
Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,
• Rivendite generi di monopolio
Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di gener
i di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d’uso degli stessi.
• Offerta turistica
Le Regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021
• Esonero contributi previdenziali e regolarità contributiva
Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
• Costi sostenuti dalle imprese per formazione alto livello
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo di 30.000 Euro.
• Sistema generale regione siciliana
La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell’autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.