Il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 fa seguito a quell’insieme di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Esaminiamo di seguito le principali previsioni.
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I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei seguenti trattamenti:
– CIGO: per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
– FIS e CIGD: per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
– CISOA: per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Viene disposta la proroga del divieto di licenziamento per motivi economici:
– Al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, ai sensi del comma 2 dell’art. 8; nonché per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso alla CISOA, ai sensi del comma 8 dell’art. 8.
– al 30 giugno 2021 per tutti gli altri datori di lavoro.
Il divieto continua a non operare nei seguenti casi:
– cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
– fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto limitatamente ai lavoratori aderenti;
– cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.
È riconosciuta un’indennità di € 2.400 ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), che abbiano continuato a soffrire delle conseguenze economiche del perdurare del periodo pandemico. È, inoltre, riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a € 2.400 ai seguenti lavoratori dipendenti autonomi che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021:
– dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo o degli stabilimenti termali, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
– dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori diversi da quelli di cui sopra che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
– intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
– autonomi privi di partita IVA con contratti occasionali;
– incaricati alle vendite a domicilio.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di specifici requisiti. È riconosciuta un’indennità pari a € 2.400 agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo in possesso di specifici requisiti. E’ infine riconosciuta un’indennità di importo variabile tra i € 1.200 e i € 3.600 ai lavoratori sportivi.
E’ prorogata la deroga in materia di causale dei contratti a termine. Fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile rinnovare e prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato, in deroga alle condizioni previste dall’art. 19 co. 1 del D.Lgs 81/2015. La novità ha efficacia a far data dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
Dall’entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021, è previsto che l’indennità di disoccupazione potrà essere concessa a prescindere dalla sussistenza, in capo al lavoratore, del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Vengono prorogate fino al 30 giugno 2021, le disposizioni dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:
– L’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità. Si precisa inoltre che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
– La possibilità di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
A tal proposito si precisa inoltre che il Decreto Milleproroghe (D.L. 183/2020 conv. In L. 21/2021) ha prorogato fino al 30 aprile 2021 la possibilità di effettuare la comunicazione di smart working in modalità semplificata.
Sulla base di tale procedura “semplificata” è possibile:
– utilizzare la modalità di lavoro agile, in relazione ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali;
– assolvere agli obblighi di informativa in merito alla sicurezza sul lavoro in via telematica (e-mail, PEC), anche utilizzando la documentazione messa a disposizione dall’Inail;
– comunicare in modo semplificato, sul portale Cliclavoro, l’attivazione del lavoro agile attraverso l’invio di un elenco (file excel) riportante i dati anagrafici ed assicurativi dei lavoratori agili, nonché la data di inizio e di fine della modalità di lavoro agile per ciascun lavoratore.
Alcuni argomenti saranno oggetto di specifiche comunicazioni non appena disponibili i decreti attuativi nonché le interpretazioni degli enti preposti; nel frattempo i nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti. tel. 0574 40291