SERVIZIO MENSA SU BASE CONTRATTUALE NEI PUBBLICI ESERCIZI. NON È NECESSARIA LA SCIA

Chiarimento dalla Regione, grazie all’intervento di Fiepet-Confesercenti.

Alla luce della risposta del Gabinetto del Ministro dell’Interno e in relazione alle numerose richieste di informazione, anche in relazione al passaggio della Toscana in zona arancio, Fiepet-Confesercenti aveva inoltrato richiesta nei giorni scorsi alla Regione Toscana, per avere precisazioni in merito alle procedure da seguire in caso di servizio mensa su base contrattuale effettuato dai pubblici esercizi.
Tale chiarimento si era reso necessario e opportuno perché non c’era uniformità di comportamento da parte dei Suap sugli adempimenti richiesti.
In pratica alcuni Sportelli Unici richiedevano apposita SCIA e contestualmente comunicazione alla Camera di Commercio competente al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco (56.29.10 per le mense), altri semplici comunicazioni via pec, altri ancora nessun adempimento.
La Regione Toscana, su nostra richiesta, ha chiarito che “il ristorante che svolga servizio sostitutivo di mensa aziendale possa continuare a effettuare il servizio a favore dei dipendenti delle aziende con le quali ha stipulato un contratto in tal senso – sia in zona arancione che in zona rossa, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021 – poiché è da ritenere che tale servizio, anche se limitato a una cerchia determinata di persone, rientri tra le attività dei servizi di ristorazione consentite”.

La Regione Toscana nel confermare che l’attività di mensa richiede specifica SCIA, ritiene però “che l’esercizio di ristorazione già attivo non debba, a tal fine, presentare un’ulteriore SCIA.”.
Si coglie l’occasione per ricordare quanto richiamato dalla Nota del Ministero degli Interni, riportando qui di seguito le misure a cui si deve attenere il pubblico esercizio che svolge il servizio di mensa aziendale:
• Avere a disposizione in pronta visione, nel proprio locale, delle copie dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio al fine di facilitare l’accertamento da parte degli organi di controllo;

• ATTENZIONE: tra i beneficiari del servizio non ricadono titolari di partita IVA e liberi professionisti, perché connotato indefettibile del servizio di mensa è la ristorazione collettiva.
• Permangono chiarimente vigenti le misure di contenimento del rischio di contagio, sulla base dei protocolli o delle linee guida attualmente in vigore (di cui ricordiamo le principali: mantenimento della distanza personale di almeno un metro con un massimo di 4 persone per tavolo, fermo restando che non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere, messa a disposizione di gel igienizzante per le mani, mascherine, predisposizione di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione tramite cartelli, ecc.);

Per completezza infine, sarebbe utile che all’entrata del locale venga esposto un cartello con il quale si informa che il servizio di ristorazione al tavolo è riservato in via esclusiva ai lavoratori delle ditte con le quali è stato stipulato il contratto.

Riteniamo opportuno segnalare che la possibilità di svolgere servizio mensa a favore di aziende deve seguire le regole previste e non può rappresentare una elusione del divieto di accogliere in pausa pranzo, oltre ai lavoratori, anche clienti normali e pubblico indifferenziato.

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