E’ fissata al 20 gennaio la scadenza 2021 per il contributo Conai, dovuto da chi importa merci imballate dall’estero (sia da paesi UE o extra UE). Queste le aliquote da calcolare sul valore complessivo delle importazioni al netto di IVA e spese di trasporto:
Importazioni di prodotti alimentari:
- 0, 17% dal 1/1/2020 al 30/06/2020
- 0, 18% dal 1/07/2020
- Importazioni di prodotti NON alimentari:
- 0,09%
PROCEDURA FORFETARIA
Per gli importatori di imballaggi pieni con un volume di affari fino a 2.000.000 di Euro è stata introdotta dal 2020, in alternativa alla consueta, una nuova procedura semplificata basata sul fatturato dell’anno precedente. Per tali imprese è possibile determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del fatturato dell’anno precedente a quello della dichiarazione.
La richiesta di applicazione di tale ulteriore procedura semplificata per gli importatori di imballaggi pieni dovrà essere presentata dal 1° al 30 settembre dell’anno di competenza.
Questa procedura è utilizzabile anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del contributo ambientale per importazioni di merci imballate.
ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
le imprese il cui contributo ambientale risulti inferiore a 200,00 € sul totale degli imballaggi importati, sono ESENTI dal pagamento del contributo e da qualsiasi adempimento. Devono però eseguire verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.
OBBLIGATORIETA’ DELL’ISCRIZIONE A CONAI
Con l’occasione si ricorda che a tutte le imprese commerciali è comunque richiesta l’iscrizione a Conai entro 30 giorni dall’inizio dell’attività versando una quota fissa di 5,16 € oltre ad una piccola quota variabile se e quando dovuta. La mancata iscrizione comporta il rischio di una sanzione da 5mila euro.
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A CONAI
Non sono tenute ad iscriversi a CONAI le imprese che non cedono ai clienti merci imballate.
Tra queste imprese, che CONAI chiama “utenti finali”, a titolo esemplificativo rientrano:
– ristoranti e pizzerie che non effettuano vendita per asporto;
– alberghi senza servizio bar;
– imprese di servizio, ecc.
L’esclusione, però, viene meno qualora dette imprese:
– acquistano direttamente dall’estero merci imballate per l’esercizio della propria attività;
– affiancano all’attività prevalente un’attività commerciale (anche in misura marginale) che comporta la cessione di merci imballate.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici. tel. 0574 40291