Nuova ordinanza n. 116 del 28 novembre 2020 della Regione Toscana sulle disposizioni per gli spostamenti:
1. è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 62/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;
2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
3. è consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
8. Con riferimento alle attività di pesca si precisa, che gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti esclusivamente nel caso di pesca professionale.