Il nuovo limite pagamento in contanti entrerà in vigore dal 1° luglio 2020. Scendono anche le sanzioni minime, ma non per i professionisti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
A partire dal 1° luglio 2020, salvo proroghe, il limite del pagamenti in contanti scende a 2.000 euro. Contestualmente, sarà abbassato anche, il minimo edittale delle sanzioni comminabili, ma non per tutti.
Limite pagamento in contanti dal 1° luglio 2020
A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contanti e la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta sia riferito alla cifra di 2.000 euro.
A partire dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
E’ stato poi introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 63 del DLgs. 231/2007, nel quale si prevede che:
“per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49, ndr), è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.
Limite pagamento contanti: i soggetti interessati
La legge vieta i trasferimenti di contante sopra soglia effettuati tra soggetti diversi, con i quali il legislatore vuol far riferimento a soggetti di diritto distinti (o anche “distinti centri di interesse”), che eseguono il pagamento o lo ricevono, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche, cioè società o enti dotati di personalità o soggettività giuridica.
Nessuna violazione andrà a configurarsi per l’imprenditore persona fisica che prelevi utile ultra soglia dalla sua ditta individuale o conferisca denaro per finanziare la propria attività.
Professionisti
La nuova soglia, oltre che per chi concretamente commette l’illecito o collabora alla sua commissione (accettando il pagamento ultra soglia), coinvolge anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti.
Tutti i destinatari degli obblighi, infatti, hanno l’obbligo di comunicare al MEF (solitamente alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.
Per i professionisti, il superamento dei limiti della soglia può essere rilevato nella gestione delle contabilità ordinarie dei propri clienti.
In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o alle fatture ultra soglia riepilogative di fine mese, con pagamenti cumulativamente sovra soglia (come si evince dalle FAQ MEF), potrebbero rilevare nell’ambito societario anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.
La sanzione resta a 3.000 euro in caso di omessa segnalazione dell’infrazione.
A fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che dal 1° luglio 2020 andrà a determinarsi per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione.
Per essi, infatti, la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.
In assenza di auspicabili modifiche del testo normativo, a partire dal 1° luglio, chi omette di segnalare l’infrazione sarebbe punito maggiormente rispetto a chi commette l’illecito.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA L’UFFICIO TRIBUTARIO AL TEL. 057440291