Illustriamo brevemente una delle principali misure relative alle disposizioni di carattere fiscale e societario previste dal c.d. “Decreto Rilancio” a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria in corso. Si evidenzia che il D.L. n. 34/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Riconoscimento di un contributo a fondo perduto (erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario a condizione che:
- abbiano un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 5 mln di € nel 2019;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (esemplificando, nel mese di aprile 2020 il fatturato deve aver subito una perdita di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo del 2019).
Al riguardo, si evidenzia che il contributo spetta anche in assenza del requisito appena descritto:
– per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
– ai soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni c.d. “zona rossa” antecedentemente la dichiarazione di stato di emergenza nazionale.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
In particolare, si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila € nel 2019;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila € e fino a 1 mln € nel 2019;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 mln € e fino a 5 mln di € nel 2019.
Ipotizzando un esercente con:
– fatturato di aprile 2020 pari a € 50.000;
– fatturato di aprile 2019 pari a € 150.000;
il calo dello stesso risulterebbe essere di € 100.000 (calo superiore al 25%).
Presumendo che i ricavi totali 2019 dell’attività siano € 450.000, al “delta” del fatturato si applica la percentuale di riferimento del 15%, pertanto il contributo spettante sarà parti ad € 15.000 (100.000 x 15%).
Stante quanto sopra definito, è comunque garantito ai soggetti rientranti nell’ambito di
applicazione della norma un contributo minimo di:
– 1.000 € per le persone fisiche;
– 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presenteranno, esclusivamente in via telematica (anche per il tramite degli intermediari abilitati), un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla norma.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario, sono demandati a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
Dall’esame della disposizione è chiarito che l’istanza contiene, inoltre, l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti, da sottoporre alle verifiche previste dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
Qualora dai controlli previsti i soggetti indicati non superino la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità al riguardo è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
Le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo sono:
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data dell’istanza all’Agenzia delle Entrate;
– gli enti pubblici (art. 74 del TUIR);
– gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;
– i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste da:
o art. 27 del D.L. 18/2020 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
o art. 38 del D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
– i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati, Cassa di previdenza tra dottori commercialisti, ENASARCO etc.)
Infine, è chiarito che il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO CONSULENTE FISCALE TEL. 0574 40291