Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) come:
1. mercati (all’aperto o coperti): area o struttura pubblica o privata di cui il comune abbia la
disponibilità, comprendente più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale;
2. mercati su strada: mercati che occupano, per un certo tempo nell’arco della giornata, spazi
aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
3. posteggi isolati o “fuori mercato”: area su strada data in concessione per l’esercizio
dell’attività commerciale;
4. fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come definite dall’articolo 32 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);
5. attività in forma itinerante, ovvero senza concessione di posteggio;
6. mercati dei produttori agricoli.
Le Amministrazioni Comunali, per una maggior tutela della popolazione e nell’ottica della
rimodulazione delle aree adibite a mercato, potranno, anche in relazione alle caratteristiche dei luoghi:
1. effettuare attività di contingentamento degli ingressi all’area di mercato, da valutare a seconda dell’affluenza, con distinzione degli accessi e delle uscite;
2. fornire adeguate informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata,
anche posizionando nelle aree di accesso cartelli, almeno in lingua italiana e inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti.
3. procedere alla revisione delle aree di mercato, con ampliamento ed eventuale riposizionamento di parte dei banchi in altro sito;
4. sospendere temporaneamente l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi attraverso spunta, se richiesto dalle esigenze di distanziamento;
5. disporre l’ampliamento degli orari di attività;
6. ridurre temporaneamente le dimensioni delle singole concessioni;
7. prevedere un adeguato distanziamento laterale e frontale tra i banchi.
8. separare i banchi, ove possibile, in due aree distinte: settore alimentare e non alimentare.
Al fine di consentire un rapido adeguamento delle aree di mercato è possibile derogare temporaneamente alle disposizioni regionali in materia di piano e regolamento comunali.
Le disposizioni sopra riportate si applicano a tutte le aree destinate al commercio su area pubblica, in quanto compatibili.
DISTANZIAMENTO SOCIALE ED ALTRE MISURE ANTICONTAGIO
OPERATORI DEL SETTORE
Il primo criterio di protezione è il distanziamento interpersonale sia tra gli addetti alla vendita di uno stesso banco che tra venditore e cliente, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Dovrà pertanto essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento; qualora, anche mediante la riorganizzazione del singolo banco di vendita, non fosse possibile il mantenimento della predetta distanza, è necessario l’uso di dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. Gli operatori dovranno sempre indossare la mascherina, in particolare in tutte le occasioni di interazione con i clienti. Anche nelle attività di carico e scarico della merce e di posizionamento e rimozione del banco, l’operatore dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina e guanti o in alternativa igienizzare frequentemente le mani).
Raggiunto lo spazio riservato e predisposta la postazione di vendita, l’operatore dovrà preoccuparsi di:
1. organizzare l’area in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento
interpersonale di almeno un metro (è consigliato, dove possibile, il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m);
2. fornire informazioni ai clienti per garantire il distanziamento di coloro che sono in attesa di essere serviti;
3. posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti monouso;
4. avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la mascherina protettiva che copre naso e bocca.
5. possibilmente utilizzare accorgimenti finalizzati a consentire che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio non si creino assembramenti;
6. in caso di vendita di beni usati è necessaria la pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;
7. la somministrazione di alimenti e bevande e il consumo sul posto possono essere effettuati dagli operatori abilitati ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018 (Codice del commercio) solo in presenza delle condizioni stabilite dall’Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente n. 60 del 27 maggio 2020.
È raccomandato, dove possibile, il posizionamento di pannelli di separazione tra lavoratori ed utenza, sui banchi e alla cassa.
Possibilmente presso ogni banco o comunque per più banchi limitrofi, sono posizionati raccoglitori per i rifiuti.
Sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti e l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.
Al termine dell’attività di vendita, la merce dovrà essere riposta nel mezzo di trasporto seguendo adeguate precauzioni igieniche, fatto salvo per i prodotti di tipo alimentare, per i quali valgono le specifiche disposizioni.
CLIENTI
Il rispetto del distanziamento interpersonale dovrà essere garantito anche nel rapporto di vendita fra venditore e cliente.
L’accesso all’area del mercato è consentito solo a chi indossa mascherina che copra naso e bocca.
Il cliente potrà toccare la merce solo dopo aver indossato guanti usa e getta, o aver obbligatoriamente utilizzato il gel disinfettante ad attività virucida prima e dopo aver toccato la merce esposta. I guanti dovranno essere gettati negli appositi raccoglitori.
L’uso dei guanti è obbligatorio per l’acquisto di alimenti e bevande e di abbigliamento.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Nell’attività di vendita, indipendentemente dal prodotto, gli operatori devono indossare mascherina chirurgica o mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti. In alternativa all’utilizzo dei guanti, è obbligatoria la frequente pulizia delle mani con gel disinfettante ad attività virucida.
PULIZIA DELL’AREA/SPAZIO IN CUI SI ESERCITA IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
Al temine delle operazioni commerciali le attività di pulizia dell’area destinata al commercio su aree pubbliche e la raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono effettuati nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune.