Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, l’art. 62 del decreto Cura Italia ha stabilito la sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti), che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. È ragionevole ritenere che tale sospensione si applicabile anche relativamente all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
La questione riguarda le attività che non sono interessate dagli obblighi di chiusura e che, come consentito dalla disciplina transitoria, sono ancora sprovviste del Registratore Telematico, in quanto si avvalgono della procedura di invio dei dati (da effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo) messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per tali soggetti dovrebbe essere consentito l’invio cumulativo dei dati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.