E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, detto “Mille proroghe“.
Particolarmente, l’articolo 36 introduce importanti modifiche al DPR 462/01:
Art. 36.
Informatizzazione INAIL
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».
Quali sono le modifiche al DPR 462/01?
1) l’INAIL predisporrà un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui l DPR 462, al quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo a cui ha affidato la verifica
2) Gli organismi verseranno una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate;
3) Il tariffario delle verifiche è individuato dal DECRETO 7 luglio 2005. – Tariffario ISPESL, pubblicato in GU 165 del 18 luglio 2005. Quindi, le tariffe per le verifiche degli impianti di terra si baserà sulle “classi di potenza installata”.
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, il 31 dicembre 2019 è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come indicato nell’art. 44.
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