Corrispettivi giornalieri: da quando si applicano le sanzioni per la mancata trasmissione
Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, con particolare riferimento al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative.
Contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità dell’RT:
– certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
– inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
Non sussiste invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture.
Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il D.M. 10 maggio 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo riguardante i corrispettivi giornalieri, la violazione, in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tributario, tel 057440291