FENAGI: NOVITA’ LEGISLATIVE INTRODOTTE CON LEGGE 157/19 E LEGGE 160/19 (LEGGE FISCALE E LEGGE BILANCIO 2020)
Legge Fiscale
La novità di maggior rilievo è che nella conversione in legge del decreto fiscale è stato soppresso l’art 23 che prevedeva sanzioni al commerciante qualora non avesse accettato il pagamento tramite carte.
Ricordiamo che il prodotto editoriale, i biglietti autobus, le ricariche telefoniche ecc., godono di un regime speciale Iva e questa condizione esenta da alcuni obblighi previsti dalla stessa legge il titolare dell’attività.
Pertanto, quando l’esercente vende un giornale o una rivista, un titolo di viaggio, un abbonamento per il trasporto pubblico o un servizio di ricarica telefonica, non sarà obbligato ad emettere lo scontrino, inviarlo telematicamente all’agenzia dell’entrate e non sarà obbligato a prendere i dati del cliente per farlo partecipare alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”.
Tali obblighi rimangono qualora nella stessa rivendita si commercializzi merci o servizi in regime normale d’IVA.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
La norma prevede la riduzione del limite di utilizzo del contante, attualmente fissato a € 3.000,00, così come segue:
– Limite di € 2.000,00 con decorrenza 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021;
– Limite di € 1.000,00 decorrere dal primo gennaio 2022.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cash-less
Per incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, dal 1° gennaio 2020 i contribuenti persone fisiche che effettuano acquisti fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l’estrazione a sorte di premi (necessario comunicare codice fiscale).
Si prevede che i premi conseguiti non concorrono a formare il reddito imponibile né sono soggetti a tassazione per non disincentivare i contribuenti, considerate le finalità della lotteria.
Inoltre, viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro (per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie) riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenisse esclusivamente con pagamento elettronico.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
L’articolo prevede un’agevolazione consistente in un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio.
Il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno conseguito nell’anno precedente a quello di riferimento, ricavi e compensi per un importo inferiore ad Euro 400.000,00.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione con il modello “F24”, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Infine, è previsto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Legge Bilancio 2020
Tax credit 2020
Per l’anno 2020, in deroga all’articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il credito d’imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo articolo 1 della legge n.145 del 2018 è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Stante la modifica apportata con la legge di bilancio 2020 il credito d’imposta potrà essere richiesto da:
• punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
• punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
• sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
• residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
• indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO* indicati nel DPCM 31 maggio 2019
* Data la recente modifica della legge 170/01, che ha introdotto il comma d-bis… “gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente”, l’edicola esclusiva che ha inteso sfruttare l’opportunità di legge possiede più Codici Ateco. Stante quanto sopra è stato ritenuto che, ai fini dell’accesso al credito, il codice 47.62.10 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI, sia rimasto quello primario ovvero quello dell’attività prevalente.
Calcolo del credito
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
• imposta municipale unica (IMU);
• tassa per i servizi indivisibili (TASI);
• canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP)**
• tassa sui rifiuti (TARI);
• spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
** ai fini della richiesta dell’agevolazione in oggetto, gli importi pagati a titolo di TOSAP possono essere equiparati agli importi pagati a titolo di COSAP
Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 057440291.