Corrispettivi telematici

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La Legge di conversione del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescitaconferma l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica nonché di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri con decorrenza 1° luglio 2019, per i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli esercenti con un volume d’affari fino a 400.000 euro l’adempimento scatterà, invece, dal 1° gennaio 2020.

A fronte di questa conferma il provvedimento introduce due importanti novità riguardanti, una, la cadenza della comunicazione e, l’altra, l’aspetto sanzionatorio.

In relazione al primo aspetto, va tenuto conto che l’invio dei corrispettivi non dovrà essere effettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati  dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ossia, atteso che l’adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.

Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che va:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019, per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.

La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Chiarisce poi l’Agenzia delle entrate che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche “i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin da oggi, 1° luglio, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.

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