E’ stato reintrodotto l’indennizzo per chi cessa definitivamente un’attività commerciale. I requisiti sono i seguenti:
1 – Essere titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di un’attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande; essere titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di un’attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (art 27 D Lgs n 114 1998). Infine, essere titolari e coadiutori di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o agenti e rappresentanti di commercio di cui alla Legge n 204 1985 ma non i loro coadiutori;
2 – Aver compiuto l’età di 62 anni se uomini, 57 se donne;
3 – Essere iscritti, al momento della cessazione, per almeno cinque anni alla gestione commercianti;
4 – Restituire autorizzazioni o licenze se previste, cancellazione da albi o ruoli se previsti;
5 – E’ incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
6 – La somma corrisposta dall’Inps è pari all’importo minimo mensile della pensione commercianti, 513,01 Euro per tredici mensilità;
7 – Viene corrisposto fino al compimento dell’età pensionabile;
8 – Decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda;
9 – E’ compatibile con la titolarità di altre pensioni fatta eccezione per quelle di vecchiaia.