Decreto crescita: Dal 1 maggio in vigore il Super Ammortamento

crescitaE’ entrato in vigore mercoledì 1 maggio il Decreto Crescita, dopo la prima approvazione “salvo intese” dello scorso 4 aprile.

Per quanto concerne le misure fiscali, il nuovo decreto prevede, tra le varie novità introdotte, la reintroduzione del c.d. super ammortamento, nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020: restano quindi esclusi dell’agevolazione  tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.

Come previsto con riferimento al super ammortamento fino al 2018, sono esclusi dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir (quindi, anche le autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa); trovano inoltre applicazione tutte le altre disposizioni della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Una novità rispetto al passato riguarda il fatto che il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta invece alcuna maggiorazione.

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITÀ DELL’IMU

Un’altra importante previsione del Decreto Crescita riguarda l’aumento della percentuale di deducibilità dell’Imu nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

La Legge di bilancio 2019 aveva già incrementato la misura della deduzione, portandola al 40% per il 2019.

Con il Decreto crescita vengono invece previste le seguenti misure di deducibilità:
– 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
– 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;

– 70%, a regime, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2022).

 

CONTRIBUENTI FORFETTARI

In tema di contribuenti forfettari, è stato introdotto introdotto l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: in questo modo vengono semplificati gli adempimenti per i lavoratori, che non saranno costretti a presentare la dichiarazione dei redditi.

MINI IRES E DEFINIZIONE INGIUNZIONI FISCALI

Tra le principali novità introdotte si ricorda la Mini-Ires e la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali. Si introduce, infatti, la possibilità, per gli enti territoriali, di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, stabilendo l’esclusione delle sanzioni (senza nessuno sgravio, invece, per gli interessi).

Potranno essere oggetto di definizione agevolata i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari privati della riscossione.

La definizione agevolata delle ingiunzioni, tuttavia, non sarà automaticamente disposta per tutte le ingiunzioni fiscali potenzialmente rientranti nel suo campo di applicazione, essendo lasciata agli enti la facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di prevedere l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Sarà compito degli enti territoriali stabilire:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore dovrà manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmetterà ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: CREDITO D’IMPOSTA PER COMMISSIONI RIFERITE A PAGAMENTI ELETTRONICI 

L’articolo 16 del decreto, con norma interpretativa, stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 924, legge 205/2017 (riconoscimento agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito) valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte o professione sia di consumatori finali. Se gli esercenti non contabilizzano separatamente le commissioni addebitate per le transazioni diverse da quelle per cessioni di carburante, il tax credit spetta per la parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

FIERE INTERNAZIONALI

Tra le novità, anche, il credito di imposta per le Pmi che partecipano a fiere internazionali, per il 30% delle spese fino a 60mila euro. Per la misura, valida per il 2019, sono disponibili cinque milioni; un decreto attuativo del Mise indicherà l’elenco delle fiere e le procedure di ammissione.

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