La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l’altro, l’aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi in ambito lavoristico che si riassumono nella seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto ministeriale.
Maxisanzione per lavoro sommerso
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Riferimento legislativo |
Tipologia sanzione |
Importo sino al 31/12/2018 (*) |
Importo dal 01/01/2019 (*) |
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Art. 3, DL n. 12/2002 |
Sino a 30 gg
di lavoro effettivo |
Da 1.500 a 9.000 euro |
Da 1.800 a 10.800 euro |
| Da 31 a 60 gg
di lavoro effettivo |
Da 3.000 a 18.000 euro |
Da 3.600 a 21.600 euro |
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| Da 61 gg
di lavoro effettivo |
Da 6.000 a 36.000 euro |
Da 7.200 a 43.200 euro |
(*) La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato.
Intermediazione, somministrazione e appalto illeciti
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Casistica |
Importo sino al
31/12/2018 |
Importo dal 01/01/2019 |
Importo sanzione depenalizzato |
| Sanzioni ex articolo 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003 | |||
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Esercizio non autorizzato dell’attività di som- ministrazione (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
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Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione a scopo di lucro (*) |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a
7.500 euro |
Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a
9.000 euro |
– |
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Esercizio non autorizzato dell’attività di inter- mediazione senza scopo di lucro (*) |
Da 500 a 2.500 euro |
Da 600 a 3.000 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
10.000 euro |
| Esercizio non autorizzato dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale a scopo di lucro |
Da 750 a 3.750 euro |
Da 900 a 4.500 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
10.000 euro |
| Esercizio non autorizzato dell’attività di ricer- ca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro |
Da 250 a 1.250 euro |
Da 300 a 1.500 euro |
Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro |
| Sanzioni ex articolo 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003 | |||
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Utilizzatore che ricorre alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
| Sanzioni ex articolo 18, commi 4 e 4-bis, D.Lgs n. 276/2003 | |||
| Richiesta di compensi al lavoratore per avviar- lo a prestazioni lavorative in somministrazio- ne, ovvero per contratto diretto presso l’uti- lizzatore, anche in seguito a somministrazio- ne |
Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 2.500 a 6.000 euro |
Arresto non superiore ad un anno o ammenda da 3.000 a 7.200 euro |
– |
| Sanzioni ex articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003 | |||
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Appalto illecito (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
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Distacco illecito (*) |
50 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | 60 euro per ogni lavora- tore occupato e per ogni gg di lavoro | Non inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro |
(*) Nel caso di sfruttamento di minori, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Orario di lavoro
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Casistica |
Frequenza |
Importo sino al
31/12/2018 |
Importo dal 01/01/2019 |
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Superamento durata massima dell’orario di lavoro (oltre le 48 ore settimanali, compreso straordinario) |
Fino a 5 lavoratori | Da 200 a 1.500 euro | Da 240 a 1.800 euro |
| Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*) |
Da 800 a 3.000 euro |
Da 960 a 3.600 euro |
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| Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**) |
Da 2.000 a 10.000 euro |
Da 2.400 a 12.000 euro |
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Mancata effettuazione riposo settimanale (24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumu- lare con il riposo giornaliero, calcolate come media in un periodo di 14 gg) |
Fino a 5 lavoratori | Da 200 a 1.500 euro | Da 240 a 1.800 euro |
| Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi (*) |
Da 800 a 3.000 euro |
Da 960 a 3.600 euro |
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| Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi (*) (**) |
Da 2.000 a 10.000 euro |
Da 2.400 a 12.000 euro |
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Ferie annuali retribuite (in misura inferiore a 4 settimane annue, con godimento di al- meno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi) |
Fino a 5 lavoratori | Da 100 a 600 euro | Da 120 a 720 euro |
| Oltre 5 lavoratori o in al- meno 2 anni |
Da 400 a 1.500 euro |
Da 480 a 1.800 euro |
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| Oltre 10 lavoratori o in al- meno 4 anni (*) |
Da 800 a 4.500 euro |
Da 960 a 5.400 euro |
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Mancata effettuazione riposo giornaliero (11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore) |
Fino a 5 lavoratori | Da 100 a 300 euro | Da 120 a 360 euro |
| Oltre 5 lavoratori o in al- meno 3 periodi di 24 ore |
Da 600 a 2.000 euro |
Da 720 a 2.400 euro |
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| Oltre 10 lavoratori o in al- meno 5 periodi di 24 ore (*) |
Da 1.800 a 3.000 euro |
Da 2.160 a 3.600 euro |
(*) Con “periodi” si intende il periodo di riferimento nel quale calcolare la durata media dell’orario di lavoro, pari a 4 mesi ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 66/2003, ovvero la diversa durata individuata dai contratti collettivi.
(**) In questo caso, non è ammesso il pagamento in forma ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981.
L’INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
Le previgenti disposizioni dell’articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell’articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.