La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha fissato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione è utilizzabile per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi che sostengono le relative spese (come, ad esempio, locatari o comodatari). Spetta anche agli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce ed ai soggetti indicati nell’articolo 5 Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono, in linea generale, gli interventi effettuati sugli immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi al beneficio fiscale solo se relativi ai lavori condominiali su parti comuni.
Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sono stati semplificati e ridotti. Ad oggi, è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione; è necessario, inoltre, effettuare il pagamento delle spese con bonifico.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it.
Per gli interventi terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso un nuovo portale che sarà reso disponibile sul sito dell’Enea.
Gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono esclusivamente quelli che comportano risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, riepilogati nella tabella seguente.
Componenti e tecnologie | Intervento |
Strutture edilizie | riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno. |
Infissi | riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi. |
Impianti tecnologici | installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici. |
Elettrodomestici (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A) | Forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga. |