Entro il 30.04.2019 si puo’ presentare l’istanza per aderire al Saldo e Stralcio delle cartelle Agenzia Entrate Riscossione e Rottamazione Ter.
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SALDO E STRALCIO CARTELLE
I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli fino a euro 1.000 che verranno stralciati in automatico, riconducibili a cartelle esattoriali per carichi affidati all’Agente alla riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi ma anche di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’inps (in questo caso esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento) possono essere estinti dai debitori che hanno una comprovata situazione di difficoltà economica comprovata dal modello ISEE.
Il reddito ISEE deve essere comunque inferiore a euro 20.000 e si può versare a saldo e stralcio:
- Con ISEE inferiore a 8.500 si versa il 16 % delle somme corrispondenti al capitale e gli interessi
- Con ISEE da euro 8.501 fino a euro 12.500 il 20% “ “ “ “
- Con ISEE da euro 12.501 fino a euro 20.000 il 35% ” “ “
Oltre al versamento dell’Aggio e del rimborso spese per procedure esecutive e notifica.
Per accedere occorre presentare istanza entro il 30.04.19 e i pagamenti possono essere eseguiti con queste modalità:
- Unica soluzione entro il 30.11 oppure il 35% del dovuto
- 20% entro il 31.03.20
- 15% entro il 31.07.20
- 15% entro il 31.03.21
- 15% entro il 31.07.21
DEFINIZIONE LITI PENDENTI:
Si possono definire le liti pendenti in commissione tributaria versando:
- Il 40% del valore della controversia in caso soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado
- Il 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
- In tutti gli altri casi la controversia può essere definita versando l’intero importo della controversia o il 90% in caso di ricorso di I grado in pendenza di giudizio
ROTTAMAZIONE TER
Con la rottamazione Ter possono essere “rottamate” le cartelle esattoriali per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 pagando le imposte dovute maggiorate degli interessi originari e degli aggi dovuti al concessionario alla riscossione abbattendo completamente le sanzioni e gli interessi moratori.
Le regole sono le stesse delle rottamazioni precedenti ma cambiano i termini di pagamento prevedendo una rateizzazione più lunga.
Anche coloro che hanno aderito alla rottamazione bis possono usufruire delle nuove scadenze previste, in particolare:
- Chi ha aderito alla ROTTAMAZIONE BIS per le rate residue può:
- Pagare in un’unica soluzione le rate residue al 31.07.19
- In 10 rate di pari importo alle scadenze 31.07 e 30.11 di ogni anno
- Chi aderisce per la prima volta alla ROTTAMAZIONE TER può pagare:
- Il 10% entro il 31.07.19
- 10% entro il 30.11.19
- Il restante 80% suddiviso in 16 rate alle scadenze 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 di ogni anno