Il Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2018 ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento Europeo 2016/679.
L’articolo 18 del d.lgs. 101/2018 introduce la possibilità di definire in modo agevolato i procedimenti sanzionatori in essere e, relativamente a tale possibilità, si illustrano schematicamente e sinteticamente i relativi presupposti:
- la definizione riguarda gli atti di contestazione immediata di cui alla Legge 689/1981 notificati entro il 25 maggio 2018. Quindi non sarà possibile definire il procedimento sanzionatorio qualora si sia concluso nel frattempo con l’adozione di provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante;
- l’importo da pagare per la definizione agevolata è pari a 2/5 della sanzione minima edittale. Qualora nell’atto di contestazione la sanzione sia stata raddoppiata per effetto, ad esempio, della circostanza aggravante di cui all’ex art. 164 bis, n. 3 del Codice del 2003 (ora abrogato), si tiene conto della sola sanzione “base” con versamento dei 2/5 a quello indicato nella tabella in calce;
- il termine ultimo per usufruire della definizione agevolata ed effettuare il pagamento è il 18 dicembre 2018;
- modalità di pagamento: bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma” il cui numero di conto è 871012 oppure con versamento utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 con la seguente causale “Definizione agevolata sanzioni del (data contestazione) – capo X capitolo 2373 – Contravventore: ______________________” unitamente al numero della contestazione;
- non è necessario utilizzare moduli particolari o trasmettere copia del pagamento effettuato al Garante, ma è comunque consigliabile trasmetterlo via pec all’indirizzo [email protected];
- e se non si usufruisce della definizione agevolata? E’ stata introdotta la possibilità di presentare nuove memorie entro il termine del 19 febbraio 2019, dopodichè l’iter sanzionatorio seguirà il suo corso: il Garante potrà disporre l’archiviazione degli atti oppure emettere ordinanza-ingiunzione.
Tabella delle violazioni
Violazione |
Importo da versare (pari ai 2/5 del minimo edittale) |
Art. 161 (omessa informativa all’interessato) | € 2.400,00 |
Art. 162, co. 1 (cessione di dati) | € 4.000,00 |
Art. 162, co. 2 | € 4.000,00 |
Art. 162, co. 2-bis per le violazioni di cui all’art. 167 | € 4.000,00 |
Art. 162, co. 2-bis per le violazioni di cui all’art. 33 | € 4.000,00 |
Art. 162, co. 2-ter | € 12.000,00 |
Art. 162, co. 2-quater | € 4.000,00 |
Art. 162-bis | € 4.000,00 |
Art. 163-ter, co. 1 | € 10.000,00 |
Art. 162-ter, co. 2 | € 60 per ciascun contraente |
Art. 162-ter, co. 4 | € 8.000,00 |
Art. 163 (notificazione) | € 8.000,00 |
Art. 164 | € 4.000,00 |
Art. 164-bis, co. 2 | € 20.000,00 |
Se hai ancora dubbi e vuoi ulteriori chiarimenti consulta le FAQ sul sito ufficiale del Garante della Privacy: https://www.garanteprivacy.it/home/faq/definizione-agevolata-delle-violazioni-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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