Ad integrazione di quanto comunicato il 16 luglio scorso forniamo alcune indicazioni in merito alle modifiche apportate in fase di conversione in legge.
Contratti a termine
I contratti a termine con scadenza prevista entro il 31 ottobre 2018 possono essere prorogati o rinnovati con le vecchie regole, quindi anche senza causale e fino ad un massimo di 36 mesi.
La somma dei contratti di somministrazione e tempo determinato e dei contratti a termine non può superare il 30% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
Considerando anche che i contratti di somministrazione sono soggetti alle stesse regole dei contratti a termine, si consiglia di informare lo Studio in caso di attivazione.
Prestazioni occasionali (ex voucher)
Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano in ambito turistico possono utilizzare i PRESTO (ex voucher) se hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 8 (anziché 5 per tutte le altre aziende), a condizione che le prestazioni siano svolte da:
- Pensionati
- Studenti con meno di 25 anni
- Disoccupati
- Percettori di prestazioni di sostegno al reddito
Siamo a disposizione per ogni chiarimento.