Obbligo di indicazione dell’origine del pomodoro sull’etichetta degli alimenti derivati

Si informa che a decorrere da lunedì 27 agosto 2018 u.s. è in vigore il Decreto, adottato il 16 novembre 2017 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato su GU n. 47 del 26-2-18, recante l’obbligo di indicare l’origine della materia prima nell’etichetta dei prodotti derivati del pomodoro (conserve, concentrato, passata, pomodori disidratati, pomodori semi-dry o semi-secchi) e dei sughi/salse a base di pomodoro ottenuti per almeno il 50% dai medesimi derivati.

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che l’indicazione dell’origine di tali alimenti preimballati implica l’uso in etichetta della seguente dicitura indelebile e chiaramente leggibile:

  • Paese di coltivazione del pomodoro”: nome dello Stato ove il pomodoro è stato coltivato;
  • Paese di trasformazione del pomodoro”: nome dello Stato in cui il pomodoro stesso è stato trasformato.

    Si intende che qualora il pomodoro impiegato per i richiamati prodotti sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese sarà sufficiente adottare la sola dicitura “Origine del pomodoro”: nome del Paese, mentre nei casi in cui le anzidette operazioni si siano svolte in più Paesi UE o extra UE potranno essere utilizzate in relazione ai rispettivi luoghi di coltivazione e di trasformazione le seguenti diciture: “UE”, “non UE”, o “UE e non UE”.

 

Si ricorda altresì che le descritte disposizioni di cui al neo-vigente DM 16 novembre 2017, applicabili in via sperimentale sino al 31 dicembre 2020, potrebbero nel frattempo perdere efficacia qualora la Commissione europea adotti prima di tale data – in ordine agli stessi alimenti derivati del pomodoro ed a base di pomodoro – atti esecutivi a norma del già precedentemente illustrato art. 26 Reg. UE 1169/2011.

NB: al fine di permettere lo smaltimento delle scorte residue, è previsto che i prodotti preimballati in oggetto, immessi sul mercato prima del 27 agosto u.s. con etichetta non conforme ai predetti requisiti, potranno essere commercializzati entro il termine di conservazione ivi riportato.

 

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