Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza
Protocollo n. 590.11/18 EM/st
Roma, 19 luglio 2018
Numero 17/2018
Numero Speciale
Siglato Accordo di Rinnovo CCNL Turismo
Nella serata di ieri 18 luglio 2018 è stato Siglato il rinnovo del CCNL del Turismo scaduto il 30 aprile 2013.
Il negoziato è stato lungo e molto complesso e si è concluso con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa generale e 3 Ipotesi di Accordo siglate rispettivamente da Fiepet e Fiba con Filcams Fisascat e Uiltucs, da Assohotel e Assocamping con Filcams Fisascat e Uiltucs e da Assoviaggi con Filcams Fisascat e Uiltucs.
L’ esigenza di “3 sezionali” nasce dalla necessità di definire vigenze ed aumenti salariali differenziati volti all’armonizzazione contrattuale dei diversi comparti del Turismo.
Qui di seguito vi riportiamo i contenuti più rilevanti dell’ Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL 4 marzo 2010 già disponibile sul sito Confesercenti.
Previsioni comuni a tutti i comparti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari, alberghi, complessi turistico ricettivi all’aria aperta, agenzie di viaggio e turismo
Molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Inserito un nuovo articolo il 7 bis che prevede misure di tutele in caso si configurino molestie o violenze nei luoghi di lavoro anche in conformità alle recenti previsioni di Legge l. 205/2017.
Misure a sostegno della genitorialità
Adeguato il testo del CCNL sostanzialmente alle nuove previsioni legislative in materia di genitorialità. Inserite ulteriori ipotesi di Part- time in caso di certificazione per DSA o DSP .
Contrattazione integrativa ed effettività della diffusione
Confermato sia il livello territoriale che aziendale e la durata per 4 anni di tali accordi.
A garantirne l’effettività della diffusione previste le seguenti novità oltre all’impianto del CCNL 4 marzo 2010:
Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi del CCNL non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi: |
Livello |
A, B.: € 186,00 |
1, 2, 3: € 158 |
4, 5: € 140,00 |
6S, 6, 7: € 112,00 |
In alternativa, alle modalità e alle somme descritte, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la somma di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui sopra al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te. |
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto da erogare a novembre 2021.
Enti bilaterali Previste misure a sostegno del sistema della bilateralità in particolare l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale. Recepito nell’intesa l’Accordo del 12 luglio 2016 in materia di Governance della bilateralità. Passaggi di qualifica e mansioni Al fine di valutare la normativa contrattuale rispetto a quanto disposto dal Dlgs. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro settembre 2018. Mercato del lavoro L’Accordo di rinnovo contiene una revisione dei principali istituti del Mercato del Lavoro resa necessaria per adeguare e armonizzare la normativa precedente utilizzata a seguito delle diverse modifiche legislative. Apprendistato Gli interventi effettuati sono sostanzialmente di adeguamento del testo normativo alle intese siglate dopo il 2010 ed alla normativa vigente. La percentuale di conferma per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, passa al 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. La nuova proporzione numerica viene così definita: Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Viene definita inoltre la disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello già oggetto di intese. Part-time La precedente normativa è sostanzialmente rimasta immutata salvo l’adeguamento al Dlgs 81/2015. Sul part- time weekend previste delle modifiche e la fruibilità per studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito. Ulteriori casistiche e modalità di collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale e territoriale. Contratto a Tempo Determinato Confermata la percentuale di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato in ciascuna azienda: base di computo n. lavoratori 0 – 4 4 5 – 9 6 10 – 25 7 26 – 35 9 36 – 50 12 oltre 50 20% I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto. Previsto inoltre che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 5 giugno 2015, n. 81, (superamento dei 36 mesi e conversione a tempo indeterminato) non trova applicazione: · nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo articolo 86; La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81(stop and go), non trova applicazione: · nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all’art. 81; · nell’ipotesi di cui all’articolo 80 nuove attività; · in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello; nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 86; Somministrazione a tempo determinato La percentuale di utilizzo per unità produttiva è fissata al 10% con un minimo di 3 lavoratori somministrati. Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni effettuate per sostituzione eventi e fiere. Orario multiperiodale Viene definita una nuova disciplina della flessibilità oraria di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.
Assistenza Sanitaria Integrativa Viene aumentato a 12 euro il Contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze 1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019. L’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.
Novità per parte Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Stabilimenti Balneari (Vigenza Ipotesi di Accordo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2021)
ROL L’Accordo di rinnovo definisce per gli assunti dopo l’ 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per la riduzione di orario di lavoro. Per i primi 2 anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e ai dipendenti degli stabilimenti balneari ulteriori 38 ore e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti. Scatti di anzianità Viene introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in maturazione al 31 dicembre 2017 che maturerà quindi ancora in 3 anni. Quattordicesima mensilità Previsto che nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati (per la mensilità aggiuntiva da corrispondere con la mensilità di luglio l’importo degli scatti da non considerare è con riferimento ai ratei maturati da gennaio a giugno 2018).
TFR Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del TFR: tale misura avrà una durata temporale 1 gennaio 2018 – 31 ottobre 2021.
Superamento cumulo maggiorazioni Le Parti hanno chiarito che la maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro festivo in quanto la maggiore assorbe la minore. |
Trattenuta Pasto
La trattenuta a carico del lavoratore che usufruirà del pasto sarà incrementata con le seguenti gradualità:
a)A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo , il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
b)A decorrere dal 1° gennaio 2019, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
c)A decorrere dal 1° gennaio 2020, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
d)A decorrere dal 1° gennaio 2021, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto.
Per il personale con il contratto di lavoro part-time così come previsto dall’art. 69 comma 2 del presente contratto e per personale con il contratto di lavoro part-time di cui all’ert. 69 comma 2 lettera a) del presente contratto , il prezzo del vitto di cui al comma precedente, seguirà gli aumenti con le decorrenza dei punti a) c) d). L’aumento di cui al punto b si applicherà, al più tardi, dal rinnovo del presente contatto.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Paga base nazionale Per i pubblici esercizi e per gli stabilimenti balneari e per gli alberghi diurni, gli importi di paga base in vigore al 31/12/2017 sono incrementati e riparametrati per ciascun livello con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
Retribuzione lavoratori extra di surroga
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall’art. 152, comma 2, per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria.
Gli aumenti retributivi decorrenti dal 1.1.2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di luglio 2018.
Gli eventuali aumenti retributivi unilateralmente corrisposti a titolo di futuri incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
Novità per parte Alberghi e Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta (Vigenza Ipotesi di Accordo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018)
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Vitto e alloggio
All’Allegato D del c.c.n.l. 4 marzo 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) del comma 1, le parole “quarto di vino” sono sostituite dalle seguenti “mezzo litro di acqua minerale”;
2.è aggiunta la lettera d6):
il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrisponderà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo il prezzo di cui sopra, esclusivamente in caso di effettiva presenza, è determinato come segue
– un pranzo € 0,90;
– una prima colazione € 0,16;
– un pernottamento € 1,00.”.
- All’ultimo comma della nota a verbale dell’allegato D1 è aggiunto quanto segue:
“A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, di euro 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.”.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Retribuzione lavoratori extra di surroga
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall’art. 152, comma 2, per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi, di terza e quarta categoria. Gli aumenti retributivi decorrenti dal 1.1.2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di agosto 2018. Gli eventuali aumenti retributivi unilateralmente corrisposti a titolo di futuri incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
Una Tantum A parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori dei comparti Aziende Alberghiere e Complessi Turistico-Ricettivi all’Aria Aperta, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo interessato. L’importo “una tantum” di cui sopra è pari ad euro 936 lordi al IV livello riparametrato e sarà erogata in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione di agosto 2018 ai lavoratori che siano in forza alla data di decorrenza di tali rate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all’art. 7 dell’Accordo di Riordino della disciplina dell’Apprendistato del 28 marzo 2012 con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale. L’ “una tantum” non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r.. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Pertanto le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018. Con l’erogazione dell’importo forfettario “una tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto periodo di carenza contrattuale, a qualsivoglia titolo.
Novità per parte Agenzie di Viaggio e Turismo (vigenza 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2018)
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