Etichettatura alimenti: disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

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Il Decreto legislativo n. 231/2017 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’ adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Nei prossimi giorni saranno a disposizione presso i nostri uffici i seguenti cartelli necessari all’adeguamento alle norme.

Cartello prodotti non preimballati

L’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 2312/2017 stabilisce che “i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio”.

Il secondo comma stabilisce che sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21 del medesimo regolamento;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;

g) la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

    Il modello è dunque riferito alle indicazioni da fornire negli esercizi commerciali, quali negozi di alimentari, erboristerie, ma anche pubblici esercizi per i prodotti venduti per asporto, quando si mettano in vendita prodotti alimentari aventi le caratteristiche sopra elencate e riconducibili in sostanza a quelle del prodotto “sfuso”.

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Cartello prodotti non preimballati

“Cartello unico” degli ingredienti per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari

L’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2017 prevede che “per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Il modello è riferito dunque alla sola indicazione degli ingredienti “per gruppi omogenei di prodotti” posti in vendita negli esercizi di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia. Ovviamente le altre indicazioni relative ai prodotti comunemente detti “sfusi”, di cui al primo e secondo comma dell’art. 19 (ad esempio data di scadenza, designazione di “decongelato”) vanno riportate sui cartelli in modo che siano ricollegabili agli specifici prodotti cui si riferiscono: ciò vale soprattutto per l’indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, che non può essere genericamente contenuta nel “cartello unico”, ma che va riferita agli specifici prodotti in cui le sostanze allergizzanti sono impiegate.

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“Cartello unico” degli ingredienti per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari

Cartello informativo inerente la presenza, negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze

L’art. 19, al comma 8, dispone che “In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

Il comma 9 stabilisce che “Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l’obbligo di cui al comma 2, lettera g) (designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti, fatti salvi i casi di deroga previsti).

Il modello è dunque utile per i pubblici esercizi, i quali non hanno alcun obbligo di fornire indicazioni circa gli ingredienti dei piatti somministrati, tranne l’indicazione dei prodotti o delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Tale indicazione, però, può essere data anche riportando semplicemente su un cartello o sul menù l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti nei cibi serviti, rimandando al personale per la richiesta delle necessarie informazioni, che comunque devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

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Cartello informativo inerente la presenza, negli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze

Inoltre, è obbligatorio per i pubblici esercizi riportare nel menù o in un cartello o registro la designazione di “decongelato”.

Come è noto, infatti, l’allegato VI, punto 2, lett. a), del Regolamento n. 1169 UE prevede che “la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.

Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita o somministrazione e sono venduti e/o somministrati decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dunque dalla designazione «decongelato».

 

Tale obbligo non si applica:

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

 

Per ulteriori informazioni su la normativa vi potete rivolgere alla
Sig.ra Lucia Nocentini
Ufficio Assistenza e Sviluppo alle imprese
Tel. 0574/40291

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