Entro il 15 maggio 2018 i contribuenti che hanno intenzione di fruire della nuova rottamazione dei ruoli introdotta dal Collegato fiscale 2018 devono inviare l’istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È, quindi, di estremo interesse capire se e quanto conviene aderire alla nuova definizione dei ruoli. Anche se le modalità di calcolo sostanzialmente non sono variate rispetto alla prima edizione, occorre comunque prestare particolare attenzione alla scelta di una eventuale rateazione, che varia a seconda del caso affrontato.
Ormai sta per partire la nuova campagna di rottamazione dei ruoli.
Con le norme introdotte dal Collegato fiscale 2018, se da un lato è stato previsto un maggiore ventaglio di possibilità per poter chiudere le proprie posizioni debitorie, dall’altro è stata fissata un’unica data per inviare la richiesta di adesione.
Infatti, in tutti i casi, i contribuenti si dovranno attivare entro il 15 maggio 2018 per inviare la domanda di adesione (modello DA 2000/17).
Da quel momento, inizierà il count down per finalizzare e chiudere l’adesione, chiaramente versando il dovuto.
L’importo da versare, in tutti i casi di definizione agevolata sarà comunicato, anche se con tempistiche diverse, dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ciò, però, non vuol dire che il contribuente, prima di presentare l’istanza non possa fare alcuni calcoli, anche se con un certo margine di probabilità, per capire quanto potrebbe risparmiare in caso di adesione.
Ciò a maggior ragione se si ricorda che l’eventuale inadempienza nei versamenti, una volta avviata la procedura, può avere conseguenze negative sulle modalità di chiusura delle pendenze, per cui, prima di aderire è bene avere le idee chiare sul costo dell’intera operazione.
Di seguito, quindi, proveremo a fare qualche calcolo, non prima, però, di aver accennato a quali sono le regole e le tempistiche di cui bisogna tener conto.
Quali sono i carichi che rientrano nella nuova rottamazione
Possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
In particolare sono previste due diverse possibilità di definizione che riguardano:
1) i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
2) i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
In tutti i casi occorre presentare istanza di adesione entro il 15 maggio 2018.
Carichi 2017
A quanti hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione entro il 30 giugno 2018 che, in caso di accoglimento della domanda, contiene l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo con scadenza:
– 31 luglio 2018;
– 1° ottobre 2018 (la data originaria del 30 settembre cade di domenica);
– 31 ottobre 2018;
– 30 novembre 2018;
– 28 febbraio 2019.
In caso di scelta per la rateazione, sono dovuti gli interessi sulle rate a partire dal 1° agosto 2018, in misura pari al 4,5%.
Ad esempio
Supponiamo il caso di un contribuente a cui sia stata notificata, in data 20 settembre 2017 una cartella di pagamento, per un ruolo consegnato all’Agente della riscossione il 10 giugno 2017, relativa ad IRPEF non versata.
Gli importi indicati nella cartella, per la quale non è in corso alcuna rateazione, né è stata saldata in parte, sono i seguenti:
Imposte
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10.000,00
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Sanzioni
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3.000,00
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Interessi ritardata iscrizione a ruolo
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1.120,30
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Oneri riscossione (aggi)
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520,22
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Interessi di mora
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1.060,60
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Spese notifica
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5,88
|
Totale ruolo
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15.707,00
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In questo caso, ai fini del calcolo degli aggi, occorre considerare che per il periodo indicato la percentuale è pari al 6%.
Pertanto, gli importi dovuti a seguito dell’adesione alla chiusura del ruolo dovrebbero essere:
Imposte
|
10.000,00
|
Interessi ritardata iscrizione a ruolo
|
1.120,30
|
Oneri riscossione (6%)
|
667,22
|
Spese notifica
|
5,88
|
Totale per adesione
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11.793,40
|
Risparmio complessivo
|
3.913,60
|
Risparmio percentuale
|
24,92%
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Nel caso in cui il contribuente scegliesse di rateizzare nel numero massimo di rate previsto (fissato in 5), i calcoli sarebbero i seguenti:
Imposte
|
10.000,00
|
Interessi ritardata iscrizione a ruolo
|
1.120,30
|
Oneri riscossione (6%)
|
667,22
|
Spese notifica
|
5,88
|
Totale per adesione
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11.793,40
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Interessi da rateazione (4,5% annuo)
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140,45
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Risparmio complessivo
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3.913,60
|
Risparmio percentuale
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24,92%
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Rateazione
31 luglio 2018 (20%)
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2.358,68
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1° ottobre 2018 (20%)
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2.376,13
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di cui interessi
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17,45
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31 ottobre 2018 (20%)
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2.385,14
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di cui interessi
|
26,46
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30 novembre 2018 (20%)
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2.393,87
|
di cui interessi
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35,19
|
28 febbraio 2019 (20%)
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2.420,04
|
di cui interessi
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61,36
|
Totale interessi
|
140,45
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Carichi 2000-2016
A quanti hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia una comunicazione entro il 30 settembre 2018 che, in caso di accoglimento della domanda, contiene l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
– l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2018 ed entro il 30 novembre 2018;
– il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Attenzione
A differenza di quanto previsto per la rottamazione dei carichi 2017, la norma non fa alcun riferimento all’applicazione degli interessi del 4,5% sulle rate; pertanto, salvo che non ci sia una presa di posizione ufficiale diversa, sulle rate successive alla prima non dovrebbero essere applicati gli interessi.
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Ad esempio
Riprendiamo l’esempio sopra riportato e supponiamo che si riferisca ad un ruolo consegnato all’Agente della riscossione il 20 giugno 2014 e notificato il 20 ottobre 2014.
In questo caso (l’aggio della riscossione è pari all’8%) si avrà:
Imposte
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10.000,00
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Interessi ritardata iscrizione a ruolo
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1.120,30
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Oneri riscossione (8%)
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889,62
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Spese notifica
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5,88
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Totale per adesione
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12.015,80
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Risparmio complessivo
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3.691,20
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Risparmio percentuale
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23,50%
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Rateazioni in essere al 24 ottobre 2016
Per quanti, infine, avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della rottamazione è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In seguito, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018 che, in caso di accoglimento della domanda, contiene l’importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
Anche in questo caso, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
– l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
– il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.