Tutte le novità contenute nella legge di bilancio sono entrate in vigore dal 1 Gennaio 2018.
Di seguito riportiamo le notizie più rilevanti.
ARTICOLO. 100 – 108 SGRAVIO CONTRIBUTIVO STABILE PER LE ASSUNZIONI
Ai datori di lavoro privati, che assumono dal 01/01/2018 a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo di 36 mesi, l’esonero del 50% dei contributi a carico degli stessi (con esclusione Inail) nel limite massimo di € 3.000,00 su base annua riparametrato su base mensile.
spetta ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata non abbiano compiuto il 35° anno di età per l’anno 2018, e il 30° anno di età per l’anno 2019, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. ( con esclusione dell’apprendistato )
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione sia già stato fruito parzialmente l’esonero contributivo, e sia successivamente assunto da un altro datore di lavoro a T. Indet. il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’esonero si applica anche nei casi di conversione successiva, alla data di entrata in vigore da tempo determinato a tempo indeterminato fermo restando il requisito dell’età anagrafica alla data della conversione e di non essere mai stati assunti a tempo indeterminato.
casi di prosecuzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/2017 di un contratto di apprendistato in un rapporto a T. Indet. l’esonero si applica per un periodo di 12 mesi, e per un importo massimo di € 3.000,00, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
L’esonero è elevato al 100% dei contributi (escluso Inail) fermo restando il limite annuo di € 3.000,00 e il previsto requisito anagrafico , assunti a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio :
-studenti, che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 % delle ore di alternanza previste, ovvero pari al 30% del monte ore per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
-studenti , che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, o periodi di apprendistato in alta formazione.
L’esonero non si applica al lavoro domestico.
ART.132 BONUS RENZI
Il limite per percepire i 960,00 € annuali passa da 24.000,00 a 24.600,00 e il limite massimo di reddito passa da 26.000,00 a 26.600,00.
ART. 136
L’azienda che assume un lavoratore che è in cassa integrazione straordinaria è riconosciuto l’esonero del versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro ( escluso Inail) nel limite massimo di € 4.030,00 su base annua.
L’esonero è riconosciuto per una durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e di 12 mesi a tempo determinato, se il contratto viene trasformato spettano gli ulteriori 6 mesi.
ART. 252
Per i figli di età non superiore a 24 anni , il limite di reddito complessivo per rimanere a carico è elevato a € 4.000,00 a decorrere dall’anno 2019.
ART. 910 – 914
Dal 1/07/2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronico, assegni bancari;
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Le suddette disposizioni non si applicano per gli addetti a servizi familiari e domestici.