A mezzo del D.L. 148/2017 è stata prevista la nuova edizione della c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento; un’agevolazione che, a fronte di un pagamento scadenzato in specifiche rate tra 2018 e 2019, consente al debitore di “rottamare” sia le sanzioni che gli interessi di mora presenti nel carico a suo debito presso l’Agenzia entrate-Riscossione. Il decreto introduttivo è stato adesso convertito in legge (a mezzo L. 172/2017), con alcune modifiche di sostanziale spessore.
Vediamo in schema le varie situazioni agevolative, cui i contribuenti potranno ricorrere, secondo le nuove disposizioni. Si ricorda, come da informativa del mese precedente, che lo scorso 7 dicembre è scaduta la possibilità di sanatoria per coloro che, in precedenza, avevano omesso versamenti rateali previsti dalla rottamazione 2017. Entro detta data, infatti, era possibile versare tali somme, evitando così la decadenza della domanda per mancato pagamento.
Le possibili forme di definizione agevolata, proposte per il 2018, sono quindi le seguenti per i debitori che possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
- notificati dal 2000 al 2016 (una sorta di parziale riapertura della vecchia edizione introdotta in sede di conversione) purché, in alternativa:
- non siano stati oggetto di precedente domanda di rottamazione;
- siano compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- notificati dal 1º gennaio al 30 settembre 2017 (nuovo periodo non rottamabile, per ovvi motivi temporali, nella precedente edizione).
Per attivare la procedura i contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. |
Il pagamento del debito emergente potrà essere effettuato in massimo 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per i carichi notificati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, il concessionario per la riscossione invia al debitore, entro il 31 marzo 2018 e con posta ordinaria, l’avviso dei carichi che risultano ancora non notificati.
Entro il 30 giugno 2018, invece, comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Particolari disposizioni vengono invece previste per il caso dei carichi non ammessi alla precedente domanda di rottamazione (2017), in quanto è stato rilevato un mancato pagamento di rate, al 31 dicembre 2016, relative a rateizzazioni per essi in essere alla data del 24 ottobre 2016 (lettera a. punto 2., esposta in precedenza).
Per questi l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, e, entro il 30 settembre 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il debitore dovrà, in via preliminare, versare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, considerando che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tali importi determinerebbe automaticamente l’improcedibilità dell’istanza di rottamazione.
Una volta ottemperato al corretto ripristino della vecchia rateizzazione, rendendo attiva la domanda di rottamazione, il debitore dovrà versare il dovuto, ai fini della vera e propria definizione agevolata, con queste modalità:
in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, pari all’80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;
l’ultima rata entro il febbraio 2019, relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
In deroga alla disciplina prevista nella precedente versione, viene stavolta stabilito che la facoltà di definizione dei carichi già oggetto di rateizzazione può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Ciò, stante quanto sopra detto, per quanto riguarda le rate successive al 31 dicembre 2016.
Si ricorda, infine, che, per i debiti oggetto della rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. Parimenti vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione.