Si informano i Signori Clienti che l’INL, con nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti alle imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere, che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, L. 300/1970, ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con Rsa o Rsu ovvero all’autorizzazione da parte dell’INL.
In caso di richiesta di autorizzazione alle ITL competenti, tali sistemi di videosorveglianza, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato articolo 4.
Qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Conseguentemente, in relazione all’evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, le sedi dell’Ispettorato saranno tenute a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.