L’arrivo, a distanza di pochi mesi dall’omesso versamento dell’IVA del 1° trimestre 2017, di comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate ha sollevato, da più parti, alcuni dubbi non solo di legittimità, ma anche di opportunità. Infatti, c’è il sospetto che l’invio dell’avviso bonario sia, in qualche modo, in contrasto con la stessa ratio della norma e, per ciò, lesivo del diritto di difesa del contribuente.
I contribuenti che hanno omesso il versamento dell’IVA dovuto nel primo trimestre 2017 stanno ricevendo gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate, a distanza di pochissimi mesi dalla violazione e senza che ancora sia stata presentata la dichiarazione IVA. Sono tante le interpretazioni che si possono leggere sulla stampa specializzata e sui social network, sulla legittimità (o meno) di questi atti.
Il problema che ruota intorno all’operato dell’Agenzia delle Entrate, a dire il vero, è molto sentito in quanto sono tanti i contribuenti (e i loro consulenti) che si sono fatti trovare spiazzati.
E tra questi contribuenti, sicuramente, c’è qualcuno che non ha versato l’IVA per problemi di liquidità temporanea, “pianificando” di regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento e che invece si trova a dover pagare nei trenta giorni dal ricevimento dell’avviso la sanzione del 10%.