L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto riepilogando normativa generale in tema di Libretto Famiglia e di Contratto di Prestazione Occasionale e precisando, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali.
Nello specifico:
- superamento del limite economico o del limite orario: il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative;
- violazione dell’obbligo di comunicazione o del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta ai sensi della L. n. 689/1981 è pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione, indipendentemente dal numero dei lavoratori interessati.
La sanzione troverà applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato.
Ciò può avvenire, ad esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva.
In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comunicare alla competente sede INPS l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione di lavoro.
Maxisanzione sul lavoro nero e violazione dell’obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale: pur riservandosi ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto viene evidenziato che, nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”.
Ciò premesso, viene altresì precisato che si applicherà esclusivamente la sanzione di cui al precedente punto 2, ogniqualvolta, ferma restando la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
- la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici (2.500 euro) e temporali (280 ore);
- la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.
Da ultimo, come chiarito anche dall’INPS, la sanzione si applicherà in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l’evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.
- violazione di ulteriori obblighi:
A il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste;
B per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova piena applicazione il Lgs. n. 81/2008 e il relativo regime sanzionatorio.
Infine, l’ INPS ha comunicato che l’accreditamento sul ”portafoglio” di libretto famiglia o contratto di prestazione occasionale dei versamenti effettuati dagli utilizzatori attraverso modello F24 avverrà nove/dieci giorni dopo l’effettuazione del pagamento, in considerazione dei tempi stabiliti per il riversamento delle somme da parte degli intermediari (istituti bancari o Poste Italiane SpA) all’Agenzia delle Entrate e il successivo riversamento all’INPS delle stesse.