A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 9 settembre c.a., è entrata in vigore la nuova normativa in tema di spendibilità dei buoni pasto.
In particolare i buoni pasto:
Utilizzo: potranno essere spesi presso mense aziendali o interaziendali, pubblici esercizi, agriturismi, ittiturismi e esercizi di vendite al dettaglio (compresi i mercati, la vendita diretta da parte del produttore o dell’ esercente attività agricola, ecc.).
Requisiti: dovranno riportare a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo; e) uno spazio riservato all’ apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; f) la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
Caratteristiche: a) possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale (anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto) nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato; b) non sono cedibili, ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro; c) possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare indicato sul buono stesso.
Valore: è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.