Scade il 28 settembre 2017 il termine per la prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017. La proroga dello spesometro 2017 è stata confermata ufficialmente dal Ministero dell’Economia e delle finanze.
Si tratta del terzo rinvio: l’adempimento come previsto in origine dal D.L. n. 193/2016 doveva avere cadenza trimestrale fin dal 2017. Per effetto del decreto Milleproroghe, per il primo anno di applicazione la comunicazione da trimestrale è diventata semestrale (trimestrale dal 2018), con la prima scadenza fissata al 16 settembre. Ora il D.P.C.M. di proroga sposta ulteriormente la data al 28 settembre 2017.
Sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA. Ne sono esonerati:
– produttori agricoli in regime di esonero situati nelle zone montane;
– quanti hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate;
– contribuenti forfetari;
– contribuenti minimi.
Nella comunicazione devono essere indicati i dati delle:
– fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
– fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
– i documenti diversi dalle fatture (scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali);
– le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio.
La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica indicando i dati dei soggetti coinvolti nella fattura, la data e il numero di fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta, la tipologia di operazione ai fini IVA.
Il nuovo spesometro deve essere trasmesso:
– (primo semestre 2017) entro il 28 settembre2017
– (secondo trimestre 2017) entro fine febbraio 2018.
Dalla proroga resta esclusa la scadenza del 18 settembre per la trasmissione dei dati della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre 2017.